In questi giorni l’argomento già gettonato sul web per gli insegnanti è stato quello dell’invio di una diffida per non perdere l’opportunità dello scatto stipendiale legato al 2013, anno ancora congelato in fatto di maturazione dell’anzianità di servizio.


Abbiamo visto in circolazione diversi modelli da compilare in forma di diffida (alcuni erano vere e proprie domande) che lasciavano intendere a molti che il solo invio consentisse di chiedere la ricostruzione di carriera che include il 2013 e ottenere arretrati; ad altri ha lasciato intendere che stanno per scadere i 10 anni entro i quali riservarsi di chiedere il riconoscimento del 2013.

Dopo attente ricerche e la consultazione di tanti esperti siamo arrivati ad una conclusione che tentiamo di riassumere brevemente:

  • Il ricorso presentato al giudice del lavoro di Marsala e accolto il 21 febbraio in virtù di una sentenza della corte costituzionale (178/2015) che afferma l’illegittimità del congelamento del 2013 è in attesa di pronunciamento definitivo e potrebbe (anzi con la quasi certezza) non essere per nulla valido ai fini del riconoscimento economico e giuridico.
  • La sentenza della corte costituzionale 178/2015 in cui si dichiara illegittimo il congelamento del 2013. Nella sentenza non c’è alcun dettaglio riguardante il riconoscimento del 2013, nessun obbligo da parte dello Stato di abrogare la norma e provvedere a sanare.
  • Nel caso in cui lo Stato fosse costretto da una sentenza ad abrogare la norma che blocca il 2013, gli effetti di tale abrogazione sono da intendersi per TUTTI gli insegnanti (e comunque si ricorda che il blocco riguarda tuta la PA e non solo la scuola). Ciò quindi rende inutile qualsiasi diffida qualora ce ne fosse stato bisogno.
  • La scadenza della diffida, ovvero il 28 febbraio 2023 è priva di fondamento perchè al più sarebbe valida qualora il blocco del 2013 fosse stato fissato con la pubblicazione in gazzetta ufficiale il 28 febbraio 2013. Il congelamento ebbe effetto a partire dal 25 ottobre 2013 perchè quella è la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale, quindi semmai la prescrizione dovrebbe avvenire dopo il 25 ottobre 2023.
  • C’è una sentenza della corte di Cassazione (2232/2020) che dichiara non prescrivibile il caso in specie che riguarda l’anzianità di servizio che può essere ricostruita in qualsiasi momento laddove ci sia un vantaggio per il lavoratore.
  • Il documento di diffida non andava mandato al dirigente scolastico del proprio istituto. Non si tratta infatti, di una richiesta di revisione della propria carriera ma di una diffida che avrebbe avuto il solo scopo di comunicare il fatto di riservarsi di ricorrere per il mancato riconoscimento. Il dirigente può solo applicare la legge che di fatto al momento non gli consente di conteggiare il 2013 nelle ricostruzioni.
  • Il ricorso eventuale, qualora citi la sentenza della corte costituzionale di cui sopra sarà destinato a non produrre alcun elemento valido per il riconoscimento dello scatto per via del fatto che la corte ha solo dichiarato l’illegittimità e non ha stabilito alcuna azione per sanare la situazione.

L’unica via per ottenere il riconoscimento del 2013 è uno stato di agitazione da parte di TUTTI i sindacati i quali dovrebbero effettivamente smetterla di proporre ricorsi ai docenti e agire per TUTTI alla stessa maniera di come fanno quando siedono al tavolo delle trattative, rappresentando tutti i docenti, anche quelli non tesserati.

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