I permessi brevi spesso sono oggetto di contesa a scuola per via del fatto che spesso i docenti non conoscono bene la normativa e magari i dirigenti nel dubbio rigettano le richieste senza alcuna motivazione.


L’art 16 CCNL disciplina la modalità di richiesta, fruizione, recupero del permesso orario breve.

Proviamo a vedere a chi spettano, quante ore spettano e come vanno fruiti. I permessi brevi spettano a tutti i lavoratori della scuola compresi i lavoratori a tempo determinato e per supplenze brevi.

Il permesso va chiesto attraverso la procedura che la scuola avrà predisposto e almeno 5 giorni prima, salvo casi eccezionali.

Il permesso breve non è un diritto del docente e può esserne rigettata la richiesta ma occorre che il dirigente fornisca per iscritto i reali motivi del rigetto.

Il permesso va recuperato entro 2 mesi da quando è stato fruito e può essere richiesto anche per attività pomeridiane come collegi dei docenti.

Il docente ha diritto a chiedere un permesso orario per non più della metà delle ore previste per quel giorno.

Abbiamo prodotto un vademecum completo che spiega tutto ciò che è necessario sapere sui permessi orari brevi.

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