Arrivano spesso quesiti che documentano implicitamente alcune pratiche consolidate in alcune scuole ma illegittime perchè non rispettano le norme in materia di contratto del lavoro.


Una di queste riguarda la regolamentazione dei casi in cui il genitore tarda a prelevare il minore, soprattutto alla primaria. Il comma 5 dell’art 29 cel CCNL regolamenta l’orario di lavoro e rappresenta il punto di riferimento in merito. Esso specifica che il docente deve recarsi a scuola in aula 5 minuti prima del suono della campana della prima ora (se la sua ora di servizio è la prima) e può andare via dopo che sono trascorsi almeno 5 minuti dal suono della campana della fine della giornata dopo essersi assicurato che i minori sono stati prelevati dai rispettivi genitori o tutori.

Che succede se un genitore tarda oltre i 5 minuti? Il contratto stabilisce che il docente deve comunicarlo tempestivamente al dirigente o a un suo vice e affidare il minore al collaboratore scolastico che ha l’onere di custodirlo fin quando non arriverà il genitore. Dopo di che il docente può andare via.

Che succede se dopo un ragionevole lasso di tempo, ad esempio mezz’ora o anche più il genitore non si fa vivo o non chiama? La scuola può chiamare in questi casi le forze dell’ordine e affidarvi il minore. Le forze dell’ordine provvederanno alla custodia contattando il genitore.

Alcuni dirigenti sono soliti inserire nel regolamento di istituto clausole come: “l’insegnante può lasciare la scuola solo dopo essersi accertato che tutti i minori sono stati prelevati” senza precisare orari e quant’altro. Ciò obbliga i docenti a stare sul posto di lavoro per un tempo ben oltre a quanto stabilito. Si tratta di pratiche sbrigative per la risoluzione di problemi delicati. Cosa prevede, ad esempio, il dirigente nel caso in cui dopo mezz’ora il genitore non arriva? Chi paga quella mezz’ora di servizio svolta in più?

I regolamenti di istituto pur firmati dai docenti e quindi approvati potrebbero essere illegittimi e nulli qualora contenessero regole che vanno in conflitto con quanto prevede la legge o il ccnl. Che succede se si vuol denunciare un regolamento chiaramente illegittimo? Occorre in prima battuta informare le rappresentative RSU su cui ricade anche una parte della decisone in merito per quanto attiene la contrattazione integrativa. Una buona pratica può essere quella di attivare le segreterie provinciali dei sindacati rappresentativi e segnalare la situazione.

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