Poiché l’istruzione è un servizio pubblico essenziale (L.146/90), occorre che vengano rispettate alcune norme definite nell’articolo 2 della legge.
Si sindacati devono:
Proclamare lo sciopero con un preavviso minimo di 10 gg.
La dirigenza deve:
Comunicare lo sciopero alle famiglie
Inviare circolare ai docenti e richiedere eventuale adesione (facoltativa per il docente, obbligatoria la richiesta da parte del dirigente)
Il docente deve:
Comunicare l’assenza solo nel caso in cui non sia per sciopero. Di fatto l’adesione allo sciopero è tacita salvo casi in cui il docente comunichi di assentarsi per qualsiasi altro motivo consentito dalla legge
Alcuni chiarimenti
L’accordo del 2 dicembre 2020 obbliga il dirigente a chiedere ai docenti l’intenzione o meno di scioperare. Il docente può non comunicare nulla, come è suo diritto ma occorre fare attenzione nel caso in cui comunichi. La raccolta delle intenzioni di sciopero viene presa in considerazione al fine di predisporre un servizio atto ad evitare i disagi agli studenti e alle famiglie. E ciò evidentemente va in contro tendenza con le finalità dello sciopero.
Ci sono, tuttavia, dei punti non chiari sulle dichiarazioni da parte dei docenti circa l’intenzione di scioperare. Che succede se il docente comunica l’adesione o meno ma poi si presenta – o si assenta – a scuola? Questo è un punto non chiaro e nel dubbio è preferibile non comunicare alcuna adesione.
I docenti che scioperano NON possono essere sostituiti a scuola. E’ facoltà del dirigente individuare soluzioni adeguate in mancanza dei docenti come ad esempio uscite anticipate o vigilanza tramite personale non docente.
Avendo a che fare con minori accade che i diritti di sciopero del personale della scuola collidano con le norme in materia di tutela e garanzia della sicurezza dei minori e da qui la confusione su un tema come lo sciopero.
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