L’art 13 comma 9 del CCNL regolamenta la fruizione delle ferie durante le attività didattiche:
“Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.”


L’art 15 comma 2 discipline il diritto al permesso retribuito. In esso si può leggere: Il dipendente [a tempo indeterminato], inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Dalla norma appare chiaro che ci sia un rischio di una cattiva interpretazione contro gli interessi del docente.

Le due norme apparentemente in contrasto sono state spesso oggetto di discussione tra le parti. Il combinato disposto tra le due norme da spazio ad una interpretazione chiara ed ineludibile: Poiché per i permessi per motivi famigliari leggiamo che “il dipendente… ha diritto…”, allora ciò vale anche per i 6 giorni di ferie fruiti per gli stessi motivi. Occorre aggiungere inoltre che la generica motivazione “motivi personali o famigliari” con autocertificazione sottrae la richiesta al giudizio del dirigente scolastico il quale non ha diritto a sindacare sulla possibilità o meno di concedere.

Ciò in quanto il secondo periodo del comma 2 consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione dei sei giorni di ferie durante l’attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 (ferie).”

Se ne deduce che se i 6 giorni di ferie sono richiesti per “motivi personali e famigliari”, ovvero gli stessi per cui sono stati chiesti i 3 giorni precedenti, tali giorni possono essere chiesti e sottratti alla discrezionalità del dirigente scolastico. Inoltre, così come per i permessi, il personale non ha l’obbligo di cercarsi le sostituzioni poiché sempre per i motivi di cui sopra, la richiesta viene fatta con le stesse modalità con cui viene fatta quella per i giorni di permesso (art 15 comma 2). Non si verifica, cioè, il dovere di evitare che si verifichino oneri aggiuntivi per la scuola.

A riprova di tutto questo c’è da considerare una norma che dimostra il ragionamento di cui sopra. La legge 228/2012, quella che ha disposto la non monetizzazione delle ferie, non ha specificato nulla sulla fattispecie relativa all’art 15 comma 2, tanto pè vero che ha introdotto un nuovo codice giustificativo (PE03) che le segreterie sono tenute ad utilizzare quando il docente utilizza le ferie come permessi.

Conclusioni

E’ possibile chiedere i 6 giorni di ferie come permessi senza che il docente debba trovare sostituti e senza che egli debba sottoporre la richiesta alla discrezionalità del dirigente scolastico.

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