Tra le richieste più frequenti che arrivano da parte dei docenti alla nostra sezione consulenze, quella sull’obbligatorietà dell’ora di ricevimento è una delle più frequenti. Proviamo a chiarire il dubbio per evitare inutili discussioni.


L’articolo 29 comma 4 del CCNL 2007 specifica: “Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”.

Pur non specificandolo nel dettaglio, la norma contrattuale indica che il docente ha obbligo di rispondere alle richieste di colloqui da parte delle famiglie in orario antimeridiano. Ciò al netto degli incontri scuola-famiglia calendarizzati dall’istituzione scolastica che rientrano le computo delle 40 ore da dedicare agli incontri collegiali.

Al fine di garantire le richieste delle famiglie le scuole per prassi individuano un’ora settimanale che il docente dovrà mettere loro a disposizione per incontri su prenotazione. Si tratterebbe della cosiddetta 19ma ora anche se non è proprio corretto definirla così. In effetti il docente si riterrà impegnato solo qualora qualche genitore abbia prenotato l’incontro col docente.
La dicitura 19ma ora, quindi è del tutto fuorviante poiché il docente in effetti non è obbligato ad essere presente qualora non ci sia alcuna prenotazione. Ci sono casi di istituti in cui il docente viene addirittura utilizzato per delle supplenze mettendo a disposizione, di fatto, una vera e propria ora di servizio. Tale scelta è del tutto illegittima. Il docente è tenuto a stare a scuola solo qualora sia stato già preventivamente concordato un incontro con un genitore o un tutore.
La prassi di stabilire un’ora a settimana per il ricevimento quindi è corretta solo al fine di mettere a disposizione delle famiglie un calendario delle disponibilità dei docenti a riceverle.

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