L’anno scolastico volge al termine e una delle pratiche più diffuse sono le interrogazioni riparatorie in orario in cui il docente non è in servizio nella classe dell’alunno.


Occorre ricordare che le verifiche orali non in orario di servizio nella classe costituiscono falso in atto pubblico come testimoniato da una serie di sentenze anche della corte di cassazione.

Uno dei precedenti riguarda la sentenza della corte di cassazione del 4 giugno 2014, n. 23237, che ha condannato un docente, ai sensi dell’art.479 del codice penale, per avere attribuito un voto negativo ad un alunno nel giorno in cui lo stesso alunno era assente. Nello stesso tipo di sanzione potrebbe incorrere il docente che interroga fuori dalla classe e dall’ora assegnatagli.

Le verifiche in orario non di servizio costituiscono, in termini giuridici, un caso di falso in atto pubblico, che nel codice penale determina il reato di “falso ideologico”. L’art. 479 del codice penale, infatti, punisce il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta in un atto pubblico fatti non veritieri. Annotare sul registro elettronico che l’alunno Mario Mario è stato interrogato alle ore 10.45 del 30 maggio 2021, quando in realtà a quell’ora il docente non insegnava nella classe di Mario.

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