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Anno sabbatico o “Anno di riflessione importante per la formazione”. Una possibilità da conoscere.

La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato tempo addietro un  nuovo accordo con le organizzazioni sindacali che conferma per il personale docente con contratto a tempo determinato, per il personale equiparato delle scuole professionali, delle scuole di musica e delle scuole dell’infanzia, o la possibilità di accedere ad un anno sabbatico ogni cinque anni di attività. Per il quinquennio nel quale si vuole usufruire di questa opportunità, il compenso sia “ridotto” all’80%.

L’assessora al personale Waltraud Deeg espresse piena soddisfazione sottolineando che non vi sono costi aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione e che, nello stesso tempo, si riesce comunque a garantire un’opportunità importante a chi lavora nel mondo della scuola in quanto si tratta di una professione usurante “più di quanto si possa immaginare”, afferma testualmente.

In pratica si recepisce lo stipendio intero al 100% per quattro anni e il quinto anno sabbatico è non retribuito. Tale assommare è dunque spalmato nel quinquennio col risultato di 5 anni all’80% di stipendio.

E per il resto d’Italia come funziona?

Ai sensi dell’art. 15/7 del CCNL del Comparto Scuola “Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.

È il caso dell’aspettativa non retribuita per “anno sabbatico”.

Tale aspettativa definita anche “Anno di riflessione importante per la formazione” è disciplinata dall’art. 26 comma 14 della legge 448/1998 (finanziaria ‘99) che recita:

“I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali”.

L’aspettativa non retribuita per “anno sabbatico” può essere fruita esclusivamente dai Dirigenti e dai docenti di ruolo che hanno già superato il periodo di prova.

L’aspettativa non retribuita spetta fino a un massimo di 1 anno ogni 10 (compreso il primo decennio). Non può essere oggetto di frazionamento, sicché la fruizione di un periodo inferiore ad un anno esaurisce il diritto dell’interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell’ arco del decennio in considerazione.

Non è sottoposta alla discrezionalità del Dirigente Scolastico né dell’Ufficio Scolastico e non si richiedono motivazioni.

Il periodo di aspettativa non va computato ai fini di carriera né del trattamento di quiescenza e previdenza, salvo che a tali ultimi fini il personale interessato non provveda, come consentito dal secondo periodo della norma in oggetto, al pagamento dei relativi oneri previdenziali.

Il dipendente già collocato in congedo per altra aspettativa (motivi di famiglia, personali o di studio; per altra esperienza lavorativa, dottorato di ricerca ecc), può richiedere l’aspettativa per anno sabbatico e pertanto i periodi sono cumulabili.

In tale periodo si è soggetti al regime delle incompatibilità di svolgere altra attività lavorativa che vincolano tutti i pubblici dipendenti stabilite dall’art. 60 del T.U. N.3/1957, dall’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e, per tutti i docenti, dall’art. 508 del D.Lgs. 297/1994

 

 Riferimenti normativi: aspettativa definita anche “Anno di riflessione importante per la formazione” è disciplinata dall’art. 26 comma 14 della legge 448/1998;

Nota del Ministero del Tesoro del 26 aprile 2000