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Di Maria Lucia Taverna. Il cyberbullismo o bullismo informatico (to bull in inglese significa: maltrattare, intimorire, intimidire) è la forma di maltrattamento perpetrato su soggetti minorenni utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La caratteristica, quindi, è che la sopraffazione psicologica di uno o più bulli nei confronti della vittima avviene mediante contenuti, parole ma sempre più spesso anche immagini, immessi su social network, blog, email, sms, ecc., quanto costituisca una rete virtuale di comunicazioni.

Sebbene sia spesso una estensione del “bullismo” tradizionale, il cyberbullismo è particolarmente pervasivo sia per il potenziale numero illimitato di contatti sia per l'anonimato che il web permette che rassicura dal rischio di essere individuati con un possibile “effetto slavina” del discredito.

Il fenomeno è talmente vasto e suscettibile di così tante chiavi di lettura che decidiamo di affrontarne solo l'aspetto giuridico legato alle Istituzioni scolastiche.

Il fenomeno del cyberbullismo è apparso relativamente da poco nel nostro ordinamento giuridico ed è posto all'attenzione della scuola nella contestata legge 107/2015 dove all'art.1, comma 7, lettera l pone la "prevenzione ed il contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico" tra gli obiettivi di potenziamento dell'offerta formativa.

Ma è con la legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) che si perviene ad una disciplina più organica di contrasto al fenomeno con azioni di carattere preventivo anziché repressivo (non contemplando, quindi, il campo del penale).

Il nostro Legislatore raramente si cimenta a definire un determinato fenomeno lasciando spesso alla giurisprudenza l'onere di chiarire cosa è e cosa non è un determinato comportamento. Stavolta, però, abbiamo una precisa definizione di cyberbullismo che imbriglia nelle sue maglie i comportamenti che ad esso afferiscono. Ed infatti all'articolo 1, comma 2 della predetta legge si definisce Cyberbullismo "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". Da tale definizione si evince innanzitutto che la vittima è sempre un minore non così il cyberbullo che ben potrà essere anche maggiorenne.

Quanto di nostro interesse però è presente negli artt.4 e 5 dove si prevede l'adozione da parte del MIUR di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole che includono tra gli obiettivi: la formazione del personale scolastico; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti. Si prevede inoltre l'individuazione in ogni scuola di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Il referente coordina le diverse iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni, anche collaborando con le Forze di polizia e le associazioni giovanili (o i "centri di aggregazione giovanile") presenti sul territorio.

Viene affidato al dirigente scolastico il compito di informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato). Sentite le famiglie e valutata la gravità degli episodi, il dirigente convoca i minori coinvolti, il referente scolastico e i rappresentanti di classe per l'adozione delle misure necessarie (di sostegno e disciplinari). Viene previsto, infine, l'aggiornamento ed integrazione degli attuali regolamenti scolastici e del patto educativo di corresponsabilità' con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità' degli atti compiuti.

 

Per quanto di nostra conoscenza il MIUR non ha ancora emanato le “linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole” che sarebbero dovute essere rese note entro 30 giorni dalla pubblicazione della suddetta legge. Ivi saranno contenute le ulteriori e più specifiche attività che la scuola sarà chiamata a mettere in campo per un sempre più efficace contrasto del fenomeno, attività e funzioni che ancora una volta sottolineano la centralità dell'azione formativa della scuola e quindi dei suoi operatori al cui carico di responsabilità e adempimenti non fa certo da contraltare un riconoscimento sociale ed economico. Bisognerebbe ricordare ai nostri governanti che a tirare la corda prima o poi si spezza.