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L’uso pervasivo dei social ci porta a doverci porre delle domande interessanti soprattutto alla luce dei tanti vuoti legislativi e dell’abbattimento delle barriere geografiche. Ne parliamo con L’avvocato Pierina Di Stefano che si occupa di crimini informatici, reputazione on line e privacy.

Buongiorno e grazie per aver accettato la nostra intervista. Avrei tante domande da fare ma spero di essere breve. Ci spieghi in modo semplice il settore legale di cui ti occupi?

Buongiorno a Te, Salvo, e grazie per avermi proposto questa occasione di riflessione e confronto comune. Mi occupo di crimini informatici, privacy e Tutela della Reputazione ONline®, attraverso la rimozione dal web di contenuti negativi, lesivi o diffamatori. Nel 2017, unitamente al mio collega Avv. Michele Di Somma, ho creato “@vvocato del Web®”, un brand che rappresenta una rete di professioni e competenze che ha come obiettivo la ricerca e la messa in campo di soluzioni legali, informatiche e di web communication innovative ed efficaci per tutelare persone e aziende nelle problematiche legate all’uso di Internet ed, in generale, delle nuove tecnologie. L’educazione degli utenti del web per noi significa “consapevolezza”: consapevolezza dei propri diritti in Internet (ad esempio il controllo e la tutela dei dati personali), ma anche e soprattutto dei rischi presenti sul web.

Anche la nostra professione ci espone ad innumerevoli rischi legati a privacy, fuga di dati, reputazione on line per noi pubblici ufficiali e tanto altro. E’ di qualche giorno fa l’episodio grave della collega ripresa durante un momento in cui era in evidente difficoltà e sbattuta sui social dagli studenti. Secondo te, ci sono delle norme che sono state violate? Quali? 

Gli istituti scolastici decidono nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. 

Nei vademecum “La privacy tra i banchi di scuola” del 2010, “La privacy a scuola” del 2012 e “La scuola a prova di privacy” del 2016, disponibili anche sul sito internet del MIUR, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che l'uso di cellulari e smartphone a scuola è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. 

Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. 

Nel triste episodio da Te citato, vi è stata la diffusione di un filmato senza che la professoressa ne fosse stata informata e senza il suo consenso. Il filmato in sè è stato tale da ledere la dignità e la riservatezza della docente. Si configura, quindi, oltre al reato di diffamazione, anche una violazione della normativa sulla privacy, oggi data dal Codice Privacy aggiornato dal D.Lgs. 101/ 2018 e dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (679/2016, cd. GDPR), applicato in Italia a partire dal 25 maggio 2018. Tale violazione dà luogo sia ad una sazione penale (art. 167 Nuovo Codice Privacy, Trattamento illecito dei dati), sia alle sanzioni amministrative previste dal GDPR o ad azioni di risarcimento del danno, per non parlare poi delle sanzioni disciplinari che la scuola può adottare. 

In un contesto sempre più caotico sull’uso spasmodico dei social, cosa suggerisci a noi insegnanti per stimolare gli studenti contro il cyberbullismo?

Al di là dei compiti assegnati dalla legge sul cyberbullismo n. 71 del 2017 ai dirigenti scolastici, il MIUR con il parteneriato di “soggetti” che si occupano di sicurezza in rete (Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Polizia di Stato, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, gli Atenei di Firenze e ‘La Sapienza’ di Roma, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, la cooperativa EDI onlus, , Skuola net e l’Agenzia di stampa DIRE e l’Ente Autonomo Giffoni Experience) coordina il progetto Safer Internet Centre – Generazioni Connesse, co-finanziato dalla Commissione Europea. La piattaforma fornisce ad insegnanti, alunni e anche genitori materiali informativi, consigli e test su come gestire le problematiche legate a Internet, segnalare materiale illecito on line, nonché acquisire e sviluppare la consapevolezza dei rischi che si corrono sulla rete e nell’uso dei dispositivi, soprattutto in relazione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Obiettivo: far comprendere la cd. educazione civica digitale, che, si specifica, non è riconversione dell’educazione civica ai tempi della rivoluzione digitale, ma nuova dimensione che aggiorna ed integra l’educazione civica (reintrodotta agli inizi di questo settembre), il tutto per restituire alla scuola e ai docenti il ruolo fondamentale nella formazione di cittadini liberi e consapevoli.  

Il GDPR, ovvero il documento che regolamenta la normativa a livello europeo sulla tutela dei dati personali, ritieni sia un valido strumento che veramente ci tutela in tempi di globalizzazione?

In estema sintesi, il GDPR è uno strumento importantissimo per la tutela della nostra privacy e la protezione dei nostri dati personali, perchè responsabilizza le aziende ed in generale coloro che trattano dati personali attraverso l’adozione di procedure snelle, efficaci ed informative chiare e trasparenti attraverso le quali gli utenti possono conoscere come, per quali finalità, dove e per quanto tempo sono trattati i loro dati. In particolare, vengono informati sui diritti che possono esercitare e sugli strumenti che possono azionare per avere il controllo sui propri dati e le sanzioni sono elevatissime, soprattutto quando si tratta dei dati di soggetti minorenni.

Esporsi sui social è sempre un rischio per noi docenti stretti tra la necessità di avere una nostra identità pubblica e la paura di essere criticata negli ambienti di lavoro da colleghi e dirigenti. Cosa consigli agli insegnanti del nostro gruppo social affinché riescano a trovare un buon compromesso?

Mi permetto di suggerire a tutti/e noi utenti della Rete di utilizzare sempre la massima cautela sia nell’esprimere le nostre opinioni personali o politiche, sia nel formulare una qualsivoglia critica o giudizio, oltre che tutelare la vita privata nostra, dei nostri figli, dei nostri cari. Intangibile è la libertà di manifestazione del pensiero, consacrata nell’art. 21 della Costituzione, ma non bisogna “confondere i piani”. In alcuni casi, al di là dei social, certe rimostranze o censure vanno portate esclusivamente nelle sedi istituzionali e che comunque siano a ciò preposte. 

Avrei molte altre domande ma non voglio approfittare della tua gentilezza, tuttavia credo che in un futuro prossimo avremo il piacere di chiederti consulenze sul tema al fine di rispondere ai docenti del gruppo. Ti ringrazio per aver accettato la nostra intervista.

 

Grazie a Te, Salvo!