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I commi 1 e 2 dell’art. 26 del CCNL 2006/2009 sotto riportati:

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione.

La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. Né è pensabile di far recuperare le ore di lezione non effettuate per cause non dipendenti dalla volontà del docente.

La circolare prot 1000 del 22 febbraio 2012, avente per oggetto: – eccezionali eventi atmosferici, – validità dell’anno scolastico, – adeguamenti dei calendari scolastici regionali; in cui ribadisce che al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole. Ma nel contempo lascia alle Istituzioni scolastiche (cioè ai Collegi dei docenti) la possibilità di valutare la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.

Secondo quanto scritto, quindi, fin quando non inizia l'anno scolastico, i docenti sono tenuto a recarsi presso la scuola solo nei giorni in cui ci sono attivitò calendarizzate. Nei giorni in cui noon c'èm alcuna attività definita in calendario e comunque prima dell'inizio delle attività didattiche, i docenti sono esonerati dal presentarsi presso la sede scolastica. Non è valida neanche la motivazione secondo la quale occorre recarsi per la sola firma sul registro di presenza.