Come sempre all’avvio del nuovo anno scolastico sorgono tanti dubbi che meritano chiarezza.


Come è ormai noto gli insegnanti hanno l’obbligo di effettuare attività extra didattiche per un totale di 40+40 ore. Le prime 40 ore riguardano attività funzionali all’insegnamento, progettazioni, collegi, consigli di dipartimento ecc. Le altre 40 ore riguardano consigli di classe e scrutini.

Che succede quando l’insegnante ha cattedra orario esterna su più scuole? In questi casi è necessario suddividere pro quota le ore di cui sopra. Il docente di fatto non è tenuto a seguire tutti i collegi dei docenti di ambedue le scuole, ad esempio. Ovviamente nulla vieta che lo faccia anche perchè così facendo esercita un diritto di voto per le decisioni che vengono prese nei collegi. La norma dice che le ore vanno distribuite sui due spezzoni. Quindi se ad esempio il docente ha 9 ore su una scuola e 9 sull’altra, egli deve bilanciare le 40 ore in 20 su una scuola e 20 sull’altra. Va da sè che le ore dedicate ai consigli di classe saranno con molta probabilità bilanciate, essendo esse proporzionali al numero di classi in cui il docente insegna.

Come si deve comportare il docente in caso si sovrapposizione di attività?

Fermo restando che in linea di massima dovrebbe prevalere la presenza nella scuola di titolarità, è sempre più frequente il conflitto di attività in contemporanea su più scuole. In questi casi il docente è tenuto ad informare le due scuole della scelta che andrà a fare sempre in conformità alle norme vigenti. Nell’ordine delle priorità gli scrutini prevalgono su tutte le altre attività. Successivamente il docente dovrà dare priporità ai collegi dei docenti, infine alle altre attività come consigli di dipartimento e consigli di classe (ove non ci siano attività di scrutinio).
Quindi se ad esempio il docente nello stesso giorno deve essere presente in un collegio dei docenti nella sculola A e in un consiglio di classe nella scuola B, egli dovrà dare priorità al collegio dei docenti, salvo casi concordati con i dirigenti delle due scuole. Si potrebbe configurare, ad esempio, la situazione in cui il docente debba avere un ruiolo determinante in un consiglio di classe straordinario. Tutto ciò va considerato sempre nel rispetto delle quote orarie da fissare per ambedue gli spezzoni sulle due scuole.

Occorre ricordare che qualsiasi assenza dalle attività di una delle due scuole va giustificata con l’attestazione di presenza nell’altra scuola. L’attestazione di presenza va vidimata dal diritenge, non basta che il docente fornisca normale circolare che istituisce l’incontro dell’altra scuola per dimostrarne la presenza.

Come si configurano le attività di incontro scuola-famiglia?

Le ore dedicate agli incontri scuola famiglia rientrano nelle 40 ore dedicate ai collegi dei docenti e alle altre attività funzionali all’insegnamento.

Attenzione: l’ora di ricevimento settimanale non si configura nella stessa fattispecie, essa rientra nella funzione docente, quindi va garantita a richiesta del genitore, quindi su prenotazione e non fa parte del conteggio delle ore extra didattiche.

Come si configurano le attività di formazione “obbligatoria”?

L’obbligo di formazione regolamentato dalla legge 107 di fatto è sottoscritto in sede di collegio dei docenti ad inizio anno. Le attività di formazione non possono gravare sul lavoratore. Così anche la formazione obbligatoria (unica formazione obbligatoria) che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro legge 81/08. Le ore di formazione vanno computate nelle 40 ore dedicate a collegi e altre attivitàò funzionali come conferma anche l’articolo 29 del ccnl.

Le attività svolte in assenza di attivitò didattiche devono essere incluse nel computo delle 40+40 ?

Sì, pur essendo esse svolte in orario antimeridiano e cioè nel periodo in cui non c’è attivitò didattica, esse vanno comunque calcolate nelle 40+40. Ciò vale anche per il periodo di vacanze di Natale e di Pasqua, qualora ci siano dei collegi dei docenti straordinari. La fonte in qeusto caso è sempre l’articolo 29 del ccnl.

Che succede se si supera il monte ore delle attività come collegi e riunioni?

Se si superano le 40 ore (o in alternativa le ore previste epr lo spezzone in servizio), il docente comunica al dirigente che si riterrà libero da ogni obbligo di partecipare ad altre riunioni, a meno che il dirigente manifesti ufficialmente la disponibilità a pagare le ore extra secondo quanto prevede il ccnl, ovvero come attività non di didattica.

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