Viste le numerose richieste ed incertezze circa i permessi dei docenti, si ribadisce che il CCNL prevede  3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità i docenti possono fruire di  ulteriori 6 giorni,  fruiti come permessi e non come ferie, durante i periodi di attività didattica.


Circa le perplessità di molti docenti e dirigenti si ricorda:

1. Il parere espresso dall’ARAN il 2 febbraio 2011 in cui si afferma che  “…Il secondo periodo dello stesso comma consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione dei sei giorni di ferie durante l’attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 (ferie)”;

2. La sentenza n.378/2019  pubblicata il 5 /03/ 2019 dal giudice del Tribunale del lavoro di Velletri, riguardante il caso di una DS che aveva negato al docente il permesso   retribuito di 5 giorni per motivi familiari o personali;  aveva inoltre sanzionato lo stesso docente per avere usufruito ugualmente del permesso, nonostante il diniego della DS. Il contenzioso  ha visto infine la codanna della Dirigente scolastica alle spese di lite e annullare tutti i provvedimenti sanzionatori impugnati dal docente. 

Il giudice del lavoro di Velletri spiega che l’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, prevede ipotesi particolari di permessi e ferie, che, a differenza della norma, non richiedono autorizzazione. La sentenza del giudice conferma quanto ho sempre sostenuto in quanto sottolinea che i giorni di ferie sono 3 più altri 6, fruiti come permessi e non come ferie, e che la loro fruizione non è subordinata  all’autorizzazione del Dirigente scolastico. Il giudice chiari definitivamente che i permessi retribuiti dell’art.15, comma 2, del CCNL scuola non sono soggetti all’autorizzazione del capo di Istituto.

Nella sentenza è scritto che per i giorni di  permesso 3+6, previsti nel suddetto comma 2, le esigenze del lavoratore prevalgono sulle esigenze organizzative della scuola.

Perciò il docente non deve trovare sostituzioni, non deve chiedere favori ai colleghi, non deve pregare il Dirigente. Fruisce di un diritto che prevede, ove necessario, anche oneri  da parte della scuola.

Il Tribunale di Velletri sottolinea inoltre che, di fronte alla richiesta  di motivazioni da parte del Dirigente (spesso nelle scuole sono presenti moduli prestampati), il docente, pur esplicitando in autocertificazione le motivazioni della richiesta di permesso retribuito per motivi personali o familiari, può motivare in modo generico per tutelare la propria riservatezza (es. evento familiare; motivi di lavoro del coniuge o figlio…; assistenza del coniuge o genitore o figlio ecc).

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