Ci giungono tante richieste di chiarimenti riguardo a pratiche ormai diffuse nelle scuole messe in atto da Dirigenti senza scrupoli. Una di queste riguarda l’attivazione del famoso “tesoretto” delle ore non lavorate da utilizzare per le sostituzioni. Molti dirigenti chiedono anche dopo mesi il recupero delle ore che per qualche motivo la scuola non riesce a far lavorare nella settimana.


Vediamo cosa dice il CCNL il proposito.

L’orario di servizio di lezione, potenziamento e programmazione, dei docenti della scuola primaria è regolato dall’art.28, comma 5, del CCNL scuola 2006/2009 e dall’art. 28 CCNL scuola 2016-2018.

Il suddetto comma 5 specifica che in coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25/22/18 ore settimanali nella scuola elementare distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Nella scuola primaria alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.

Accade spesso che le ore di programmazione settimanale non vengano svolte e i dirigenti chiedono ai docenti il recupero delle stesse facendo sostituzioni nelle settimane successive. Come si evince dal CCNL questa pratica è errata per due motivi: il primo riguarda la natura di quelle ore che rappresentano riunioni collegiali e non attività di didattica in aula, il secondo riguarda il fatto che come dice il CCNL il monte ore va gestito settimanalmente. Non è possibile usare ore non lavorate a settembre per svolgere attività a dicembre.

Un altro caso interessante riguarda le situazioni in cui le unità orarie durino meno di 60 minuti. In questo caso viene in aiuto sempre il CCNL. La durata delle unità orarie ridotta può essere giustificata solamente per cause di forza maggiore, ad esempio orari dei mezzi pubblici o utilizzo ridotto delle strutture scolastiche. Sempre per gli stessi motivi i docenti NON hanno alcun obbligo di recupero dei minuti non lavorati poiché tale mancanza non dipende da una loro richiesta o condotta bensì da cause non imputabile alle decisioni della scuola.

Ci è giunta addirittura notizia di una scelta estemporanea di un dirigente che di sua spontanea volontà ha ridotto l’unità oraria di 5 minuti per poter avere ore in più nell’arco della settimana da dedicare alle sostituzioni. Ad esempio 18 ore da 55 minuti alla fine comportano 90 minuti di surplus che secondo il parere del dirigente poteva essere usato per sostituzioni. Questa pratica è ILLEGALE per il semplice fatto che la riduzione delle unità orarie va motivata e non può essere arbitraria. Pur chiedendo il recupero dei 90 minuti nell’arco della settimana quindi in linea con l’art. 28 su menzionato, la scelta del dirigente vìola un altro principio fondamentale: le ore di attività didattica vanno recuperate nelle classi in cui è programmata l’attività e non altrove. Non sarà, quindi, possibile che i docenti svolgano 19 unità orarie della durata inferiore ai 60 minuti dedicandone una a sostituzioni con la conseguente sottrazione di tempo alle classi per le quali quel tempo era programmato.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Professione Insegnante ha bisogno di te

Vuoi darci una mano? Puoi aiutarci in due modi:

Sottoscrivendo un tesseramento con Professione Insegnante cliccando sull’immagine sottostante. potrai scoprire i nostri servizi e le nostre consulenze a tutela della professione insegnante.

Oppure donandoci un caffè per mantenere il nostro sito e i servizi agli insegnanti sempre aggiornati.
Puoi donare con qualsiasi carta di credito, anche 2 euro ci potranno aiutare.


Abbiamo bisogno di te


Non sei ancora socio?
scopri cosa puoi fare in PI

This will close in 20 seconds