All’inizio di ogni anno scolastico i dubbi sono sempre gli stessi soprattutto per i docenti che immersi in un mix di norme burocratiche e adempimenti didattici dimenticano l’essenziale, i propri diritti.


La figura mitologica del coordinatore di classe

La figura del coordinatore di classe non è normata da nessuna parte. Essa rappresenta una prassi consolidata laddove il dirigente scolastico non è in grado di coordinare il consiglio di classe. La crescente burocrazia ha fatto sì che il dirigente ricorra sempre più a soluzioni come la delega. Il coordinatore di classe, quindi è un docente del consiglio di classe delegato dal DS a rappresentarlo. La delega vale di solito per tutto l’anno scolastico.

Non essendo normata e non essendo menzionata nel CCNL, la funzione di coordinamento risulta essere un incarico aggiuntivo e come tale va retribuito. Ogni anno, quindi, secondo prassi, i dirigenti delegano la propria funzione di coordinamento ai docenti riconoscendo un compenso annuo che equivale ad un certo numero di ore di lavoro extra.

Funzioni del coordinatore

Ma in che cosa consiste il compito di coordinamento? Non essendo normato possiamo solo parlare di ciò che per prassi viene richiesto. E’ da sottolineare il fatto che l’incarico di coordinamento viene conferito dal dirigente per iscritto con specificazione del compenso e dei compiti previsti. I compiti del coordinatore sono stati via via sempre più impegnativi come ad esempio:

  • Stendere il piano didattico della classe concordato con tutti i docenti del consiglio di classe
  • Tenere regolari informazioni sul profitto del singolo alunno in collaborazione con gli altri docenti
  • Riferire alla presidenza criticità e problemi che richiedono il suo intervento.
  • Controllare assenze degli alunni evidenziando irregolarità e comunicando con i genitori in caso di problemi
  • Presiedere tutte le sedute del consiglio di classe.

E’ chiaro che tutte queste mansioni ormai si pensa siano difficili da svolgere per un dirigente sempre più assente dall’attività didattica ordinaria e sempre più burocrate intento a risolvere problemi di ogni genere nell’istituto. E’ anche per questo che la prassi è ormai consolidata, tuttavia essa rappresenta un onere non indifferente per l’istituto in termini economici. Se da un lato il compenso per la singola funzione sembra irrisorio: circa 10 ore di lavoro extra, dall’altro questo va moltiplicato per tutte le classi di cui è fatta una scuola. Una scuola di circa 1000 studenti è composta mediamente da 50 classi, quindi 500 ore extra a euro 17,50 lorde, per un totale di quasi 9000 euro che potrebbero rappresentare un danno erariale visto che il compito di coordinare compete al dirigente.

E’ possibile rifiutare l’incarico di coordinatore?

La risposta è Sì. Si tratta di un incarico aggiuntivo e il docente può fare rinuncia scritta in qualsiasi momento, anche dopo l’inizio dell’anno scolastico e senza addurre alcuna motivazione. Chiaramente la rinuncia potrebbe far decadere ogni rivalsa sul compenso.

Ovviamente sia la nomina da parte del Dirigente, sia l’eventuale rinuncia devono venire per iscritto.

Conclusioni

I carichi burocratici sulle spalle dei docenti sono via via sempre più pesanti e sempre più quell’elenco sugli adempimenti del coordinatore è destinato ad allungarsi. E’ fin troppo chiaro che una funzione per nulla prevista dalle norme rischia di sottrarre tempo prezioso al docente.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Professione Insegnante ha bisogno di te

Vuoi darci una mano? Puoi aiutarci in due modi:

Sottoscrivendo un tesseramento con Professione Insegnante cliccando sull’immagine sottostante. potrai scoprire i nostri servizi e le nostre consulenze a tutela della professione insegnante.

Oppure donandoci un caffè per mantenere il nostro sito e i servizi agli insegnanti sempre aggiornati.
Puoi donare con qualsiasi carta di credito, anche 2 euro ci potranno aiutare.


Abbiamo bisogno di te


Non sei ancora socio?
scopri cosa puoi fare in PI

This will close in 20 seconds