Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge sul Green Pass nei luoghi di lavoro con qualche modifica a quanto diffuso nei giorni scorsi.


La prima novità riguarda l’assenza di sospensione dal servizio ma solo dello stipendio. Il lavoratore, nel nostro caso il docente, sprovvisto di certificazione risulta assente ingiustificato ma non viene sospeso dal servizio. Egli non percepirà stipendio per tutto il periodo di assenza e comunque sino al 31 dicembre 2021, data fissata per il periodo di emergenza.

Le sanzioni sono state leggermente modificate. Per il lavoratore che si trova nei posti di lavoro sprovvisto di certificazione la sanzione varia da 600 a 1500 euro.

I lavoratori saranno assenti ingiustificati “fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati”, come recita il testo della norma

Ecco il testo pubblicato il 21 settembre in gazzetta ufficiale

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