La nota a firma Bruschi del 16 luglio 2020 il Ministero dell’Istruzione diede indicazioni in merito all’applicazione della legge 92 del 20 agosto 2019 introducendo dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, integrate da iniziative di sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia.


La nota puntava a fornire un modus operandi che in effetti va al di là della legge e quindi non rappresenta un obbligo da parte delle istituzioni scolastiche. Addirittura nella nota si prevede un “Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019” e la conseguente “Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”

Ecco il testo della nota:


La nota va al di là del dettato della legge. Di fatto non solo reinterpreta la norma, ma la amplia con obblighi a carico del personale docente non previsti in senso così oneroso.

La nota introduce la figura del referente di scuola di educazione civica non prevista dalla legge e lo individua in base a criteri stabiliti dal collegio dei docenti. Al docente individuato secondo la nota spetta la formazione della durata non inferiore a 40 ore. Il coordinatore così formato dovrà poi supportare i colleghi che si occuperanno di educazione civica. Una logica di formazione “matrioska” Che punta da un lato a risparmiare sui costi e dall’altro a far lavorare in continuazione gli insegnanti su compiti non previsti dalla legge né da alcun contratto. Il docente coordinatore, infatti, poi è tenuto a fare formazione ai colleghi per una durata di almeno 30 ore, si legge nella nota.

La cosa interessante è che la nota venne diffusa agli USR regionali e da questi recepita come una vera e propria legge trasmessa alle istituzioni scolastiche.

Da qui la confusione nell’interpretazione di molti dirigenti scolastici che impongono la figura del coordinatore di educazione civica e della relativa formazione senza citare gli estremi di legge.

C’è anche da dire che al di là dell’onerosa formazione per i docenti, questa viene svolta in orario extra scolastico e quindi non in orario di servizio.

Per chiarire, una volta per tutte, il docente o i docenti eventualmente investiti da oneri non previsti per legge potranno appellarsi alla legge 92/2019 nel cui testo non viene menzionata né la figura del coordinatore di istituto per ed civica né tantomeno la relativa formazione a cascata.

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