Ogni anno verso la fine sorgono sempre i dubbi sulle famose ore di attività extra didattica. A tal proposito, ecco un vademecum completo su cosa dice la normativa in proposito. Per prima cosa occorre leggere l’art. 29 del CCNL/2007 che regolamenta in modo preciso e puntuale come funzionano le attività da programmare in orario extra didattico.


Le prime 40 ore sono dedicate alle attività collegiali. Rientrano in questa categoria le ore dedicate ai collegi dei docenti, le ore dedicate alle riunioni dipartimentali disciplinari e interdisciplinari, e a tutte le articolazioni delle riunioni collegiali. In questo gruppo di ore rientrano anche quelle dedicate agli incontri scuola famiglia e di informazione sugli esiti degli scrutini.

Il secondo gruppo di ore riguardano la partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione.

Veniamo ai primi dubbi.

Formazione in orario di servizio

I corsi obbligatori come ad esempio quello sulla sicurezza vanno svolti in orario di servizio o comunque devono rientrare nelle 40+40. Se si intende svolgerle in orario di servizio essi devono essere calendarizzate nel piano annuale delle attività ad esempio dopo la fine delle attività didattiche o a settembre prima dell’inizio delle attività didattiche.

Attività collegiali prima e dopo le attività didattiche

Uno dei tanti dubbi degli insegnanti riguarda le attività collegiali prima dell’inizio delle attività didattiche a settembre. Esse rientrano nel contagio delle 40ore +40. Dopo la fine delle attività didattiche, ad esempio sino al 30 giugno le attività collegiali devono essere calendarizzate nel piano annuale delle attività altrimenti dovranno essere calcolate nelle 40 ore + 40. Rientrano in questa fattispecie scrutini finali e collegi di fine anno scolastico.

Va da sé che gli insegnanti che non hanno attività calendarizzate dopo la fine delle attività didattiche non sono tenuti a recarsi giornalmente presso l’istituzione scolastica nemmeno con un ordine di servizio da parte del dirigente. Per la precisione dopo la fine delle attività didattiche , gli insegnanti non sono tenuti alla presenza a scuola secondo orario di insegnamento (le 18 ore settimanali o recarsi al solo scopo di firmare il registro delle presenze. Il dirigente non può predisporre unilateralmente attività da svolgere nel periodo che va dalla fine delle attività didattiche al 30 giugno senza che esse rientrino nel piano annuale approvato dal collegio dei docenti.

Distribuzione delle 40+40 ore per i docenti in servizio su più scuole

Gli insegnanti che operano su più scuole devono prestare servizio sulle 40+40 ore per un numero di ore proporzionale alle ore di servizio prestate. Ad esempio un insegnante che lavora 12 ore su una scuola e 6 su un’altra, deve prestare 27 ore di servizio su una scuola e 13 sull’altra per ciascuna delle due componenti delle attività extra.

Qualora si presentino casi di sovrapposizione di impegni, ad esempio attività collegiali in una scuola e attività di consigli di classe su un’altra, il docente deve far presente alle parti la sovrapposizione al fine di dirimerla ed eventualmente partecipare all’attività che richiede maggiore attenzione. Ad esempio, nel caso in cui una delle due scuole sia serale, il docente dovrà garantire la presenza nelle attività didattiche prima che nel collegio dei docenti. In ogni caso la partecipazione ad un incontro giustifica l’assenza nell’altro.

Superamento del tetto massimo delle 40 ore

Le attività collegiali sono un dovere ma anche un diritto del docente. Il collegio infatti è sovrano e delibera le varie decisioni, il docente, quindi ha diritto a partecipare attivamente alle decisioni in seno al collegio.

Il docente che supera le ore ha diritto alla remunerazione delle ore eccedenti nella misura della tabella 5 allegata al CCNL 2007 ( € 17,50 per ogni ora aggiuntiva non di insegnamento) o all’esonero alla partecipazione. E’ sua facoltà decidere se non partecipare ma è anche un diritto dell’insegnante partecipare alle riunioni collegiali, quindi qualora decida di partecipare il dirigente sarà costretto alla remunerazione extra delle ore eccedenti. Le ore dei collegi straordinari rientrano nel computo delle 40 ore anche se non originariamente contemplate.

Per le 40 ore inerenti i consigli di classe è molto frequente che il docente che ha molte classi possa sforare le 40 ore. In tal caso il contratto NON prevede la monetizzazione delle ore eccedenti. Il piano annuale delle attività dovrà tener conto dell’eventualità che possa capitare ai docenti con molte classi e organizzarle in maniera adeguata. Per le eventuali assenze dei docenti che superino le 40 ore inerenti i consigli di classe il contratto non prevede che il docente possa essere esonerato dalla partecipazione. Sarà cura del docente interessato far presente in sede di approvazione del piano annuale l’eventualità che egli possa sforare.

Permessi durante le attività collegiali

Al contrario di quanto avviene per le attività didattiche, il contratto non menziona l’eventualità di richiesta di permessi brevi (si intendono permessi orari) da fruire durante le attività collegiali o dei consigli di classe. Mentre qualora si richiedano permessi brevi durante le attività didattiche, il docente è tenuto al loro recupero possibilmente nelle stesse classi in cui si è assentato, nulla è specificato per le attività extra didattiche.

Preavviso e regole per la convocazione degli organi collegiali

Per prassi la convocazione degli organi collegiali avviene con un preavviso minimo di 5 giorni, anche qualora sia tutto previsto nel piano annuale delle attività. La C.M. 105/1975, che all’art.1 prescrive: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell´’organo collegiale e mediante affissione all´’albo di apposito avviso; Eccezionalmente è possibile convocare organi collegiali con modalità di urgenza ma con un preavviso di non meno di 24 ore.

La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e l’ora di apertura della seduta e l’ora di chiusura della seduta. E’ importante che sia prevista un’ora di chiusura al fine di prevedere anticipatamente il calcolo delle ore previste per la riunione. Qualora non si esauriscano i punti all’ordine del giorno, il dirigente può proporre l’aggiornamento della seduta ad altra data o, in alternativa chiedere al collegio di deliberare la continuazione della seduta sino all’esaurimento dell’ordine del giorno. Il computo delle ore verrà fatto tenendo conto dell’effettivo orario di chiusura che dovrà risultare nel verbale della seduta.

L’ordine del giorno può contenere anche punti che emergeranno durante seduta, il classico “varie ed eventuali”. In questo caso la discussione di eventuali nuovi punti potrà essere svolta solo se tutti i membri del collegio siano d’accordo all’unanimità sulla loro preparazione a discutere sull’argomento (sentenza del Consiglio di Stato)

Altro sulla partecipazione ai collegi dei docenti

L’insegnante ha l’obbligo alla partecipazione al collegio dei docenti anche durante il giorno libero. Esso, infatti, riguarda solo l’assenza dalle attività didattiche.

Gli insegnanti possono richiedere di indire un collegio dei docenti senza che esso sia previsto, stilando un ordine del giorno. La richiesta è valida se sottoscritta da almeno un terzo dei docenti dell’istituto.

Le delibere vanno approvate a maggioranza assoluta dei presenti (50%+1 degli aventi diritto), in caso di parità prevale il voto del dirigente che di solito per prassi non vota. Un docente può astenersi dal voto, l’astensione sarà comunque ininfluente e non lo sottrae al conteggio dei voti validi per l’approvazione.

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