Uno degli interrogativi che da anni i docenti si pongono e a cui non sempre viene data risposta esauriente riguarda la modalità di conteggio dei 120 giorni di attività didattica minimi per superare l’anno di prova.


Le direttive ministeriali sempre aggiornate pongono due vincoli di presenza: il primo riguarda 180 giorni di servizio a qualsiasi titolo. Questo obiettivo si raggiunge conteggiando i giorni di servizio dal giorno di assunzione in ruolo in poi contando anche domeniche e festivi ma non contando eventuali giorni di malattia, ferie e permessi. Chi viene assunto il 1 settembre ad esempio, se non accumula giorni di assenza per malattia o permessi, a fine febbraio, già raggiunge il limite minimo di servizio.

Per quanto attiene al vincolo dei 120 giorni il DM 226 del 16 agosto 2022 all’articolo 3 comma 3 recita quanto segue:
“Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.” Il testo lascia spazio a varie interpretazioni laddove l’attività didattica è articolata in modo particolare come ad esempio nel caso di adozione della settimana corta.

Nel caso in cui la scuola adotti la settimana corta, volendo interpretare la norma alla lettera, verrebbero conteggiati 5 giorni di servizio a settimana e non 6 visto che il sabato non ci sarebbero lezioni. C’è, però, da registrare il fatto che le scuole che adottano la settimana corta in effetti organizzano le stesse ore di lezione in 5 giorni piuttosto che 5. Prova ne è il fatto che i famosi 200 giorni di attività didattica che le scuole devono obbligatoriamente erogare diventano praticamente 165 pur non infrangendo alcuna norma. Infatti, ci sono tanti pareri a partire dal CNPI, vari TAR e alcune USR regionali che hanno chiarito che l’importante è il numero totale delle ore annue e non come queste sono distribuite nei giorni.

Per questo molte scuole hanno iniziato a calcolare i giorni di assenza degli studenti tramutando tutto in ore poiché il tetto massimo di assenze su 200 giorni pari a 50 non può essere lo stesso su 165 quando si adotta la settimana corta. In buona sostanza la pezza giustificativa nel caso in cui si deve garantire un numero minimo di giorni di attività didattica agli studenti è ormai prassi consolidata.

Non sembra essere così quando si tratta del conteggio dei giorni di servizio dei docenti per attività didattiche. Se il docente svolge sempre 18 ore a settimane, dove sta la differenza tra la distribuzione su 5 giorni e la distribuzione su 6 giorni? Se nell’esempio di prima si arriva al fatto che l’importante è il monte ore settimanale e che basta che gli studenti svolgono ad esempio 32 ore settimanali in 5 o 6 giorni, non importa, la stessa logica andrebbe applicata nel caso del conteggio dei giorni per i neo immessi finalizzato al superamento dell’anno di prova.

Negli anni diverse volte i sindacati hanno chiesto al ministero di chiarire ma non hanno mai ottenuto risposta. L’art 3 comma 3 è rimasto tale per anni e anni. Nel tempo qualche USR ha chiarito il dubbio facendo lo stesso ragionamento fatto poc’anzi: vanno conteggiati i giorni includendo anche il sabato poiché i 5 giorni di attività contengono le stesse ore che ordinariamente sono spalmate su 6.

E’ il caso dell’USR Piemonte e dell’USR Piemonte che con una nota di quest’anno ha precisato:

Nel caso in cui l’Istituzione scolastica articoli l’attività didattica su 5 giorni, il giorno libero è da considerarsi il sabato e va conteggiato nei 120 giorni. Se invece l’orario è articolato su 4 giorni, viene conteggiato il giorno libero infrasettimanale e il sabato non deve essere preso in considerazione per i 120 giorni.

La nota in effetti si rifa ad un ragionamento secondo il quale il giorno libero essendo una prassi va considerato come giorno di attività didattica e quindi nel caso in cui si adotti la settimana corta e i docenti, tutti, avranno il sabato come giorno libero, questo va considerato come giorno da calcolare per il raggiungimento dei 120 giorni di attività. Essa addirittura si sposta oltre e considera il caso di articolazione su 4 gg.

In ogni caso, se da un lato il dirigente si ostina a con conteggiare il sabato come giorno di attività didattica, come giustifica il fatto che nella settimana corta gli studenti non raggiungeranno i 200 giorni di attività previsti per legge?

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