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PREOCCUPAZIONE per il DDL
Aprea
(II parte)
Torniamo a
occuparci del ddl Aprea, questa volta per riflettere sulla parte relativa allo
stato giuridico e al reclutamento dei docenti (artt. 11 – 14).
Dopo il conseguimento della laurea magistrale e l’abilitazione all’insegnamento,
della quale per altro qui non si dice nulla, i docenti vengono inseriti in un
albo regionale distinto per scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo
e di secondo grado. Devono restare inseriti nell’albo della stessa regione
minimo per cinque anni e questo allo scopo, ci sembra, di scoraggiare avventati
inserimenti in regioni tradizionalmente ricche di opportunità di lavoro, ma
lontane dalla propria da parte di chi vuole lavorare. Chi ci va ci rimane per
cinque anni !
Per accedere all’insegnamento vero e proprio, tuttavia, bisognerà
successivamente sostenere un concorso per titoli bandito da reti di scuole,
sulla base delle esigenze degli istituti afferenti alla rete stessa. Nella
scuola per la quale si è vinto il concorso si può rimanere però solo per tre
anni, salvo conferma in seguito a valutazione positiva dell’attività didattica
svolta. Sparisce quindi la figura del docente fisso in una certa scuola a tempo
indeterminato, la certezza del posto (quanto poco piace ai nostri governanti
questa maledettissima parola) e la conseguente tranquillità di un lavoro che,
essendo intellettuale ed attinente alla sfera delle opinioni individuali e della
libertà di pensiero, è ovviamente esposto a molti pericoli provenienti dai
cosiddetti superiori e dai cosiddetti utenti. Con quale atteggiamento di
sottomissione lavorerà colui che rischia, allo scadere del triennio, il
licenziamento ?
Un dubbio sorge: la permanenza in una scuola per soli tre anni è riservata al
docente ordinario o anche ai docenti esperti e seniores di cui parleremo più
avanti ?
Il docente confermato ha diritto di chiedere trasferimento ad altra istituzione
scolastica alla fine del triennio, impegnandosi a rimanere nella nuova scuola
minimo per un altro triennio.
La professione docente viene articolata su tre livelli: ordinario, esperto e
senior.
Il docente ordinario è quello del livello iniziale; l’esperto è colui che, a
domanda, viene sottoposto a selezione per soli titoli da apposite commissioni,
dopo aver avuto valutazione periodica positiva da parte di una commissione
costituita dal dirigente scolastico e da due docenti seniores eletti all’interno
della singola istituzione scolastica dai soli docenti esperti e seniores.
Il DS e i due docenti seniores interni valutano in relazione a:
- efficacia dell’azione didattica e formativa
- impegno professionale nella progettazione e nell’attuazione del POF
- contributo fornito all’attività complessiva dell’istituzione scolastica
- titoli professionali acquisiti in servizio.
Due livelli di valutazione quindi: uno interno alla singola scuola e uno
esterno, ad opera di commissioni da costituire con regolamento adottato dal MIUR.
Docente senior si diventa invece dopo aver superato un concorso (per esami?) e
un corso di formazione a livello di rete di scuole, sulla base di un contingente
massimo di personale stabilito annualmente dal MIUR di concerto con il MEF.
Anche i docenti esperti possono essere nominati solo a condizione che rientrino
nel contingente massimo previsto con le stesse modalità di cui sopra.
Ci sarà una corsa, ci par di capire, al conseguimento di titoli e crediti
formativi da esibire nei concorsi sia per soli titoli (quelli per docente
esperto) che per prove + corso di formazione (quelli per docenti seniores); ma
anche una discrezionalità a valutare l’efficacia dell’azione didattica,
l’impegno profuso da ciascuno, il contributo fornito alla istituzione. Sarà
tutto senza conflitti, “inciuci”, interferenze di vario genere, per esempio da
parte di genitori ?
Una progressione di carriera, ci par di capire, parcellizzata a livello locale,
in scuole o al massimo in reti di scuole, priva di ampio respiro e soggetta alle
logiche particolaristiche (stavamo per dire di paese e di …. bottega).
L’estensore del disegno di legge sembra essersi posto questo problema, perchè
all’art. 14 comma 10 si dilunga sulla necessità di stabilire a livello nazionale
- le modalità di composizione delle commissioni per l’avanzamento di livello
(esperto e senior)
- i requisiti per la partecipazione alle procedure selettive e a quelle di
concorso
- le modalità di valutazione
- i tempi per l’espletamento delle procedure
- le eventuali competenze amministrative delegate alle commissioni
- il coordinamento delle procedure selettive e di concorso.
Emerge chiaro, per lo stato giuridico e il reclutamento dei docenti, lo stesso
disegno che sostiene la organizzazione delle scuole autonome di cui ci siamo
occupati su questo sito in novembre: lo smantellamento del sistema della scuola
di stato a favore di scuole distinte e separate sul territorio, tutte alla mercè
delle spinte particolaristiche che governano i singoli ambiti socio-culturali.
E questo in un’epoca di globalizzazione.
24 gennaio 2009 - Flora Villani -
Professione Insegnante
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