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Permessi per diritto allo studio (150 ore) di Libero Tassella 

Ai docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato sino al 30.6.2008 ovvero sino al 31.8.2008 (per i docenti con contratto a tempo determinato vedi C.M. n. 130 del 21.4.2000, prot. 49479) possono essere concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 395/1988; ai fini della frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della categoria di appartenenza, di corsi per il conseguimento di un titolo di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, di corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, di corsi per il conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto (es. seconda laurea).

Istruzioni applicative per il personale della scuola sono state fornite con le cc. mm. n. 266 del 23.09.1988 , n. 319/1991, n. 274/1994. Per l’anno 2008 sono confermate le suddette disposizioni.

La C.M. n. 266/88 prevede che il docente in permesso per diritto allo studio vada sostituito con personale docente in servizio.

I criteri per la fruizione dei permessi sono affidati alla contrattazione integrativa regionale, con cadenza quadriennale, cfr art.4 comma3 e art. 62 comma 10, ccnl 2002-2005.

Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% della dotazione organica provinciale.

I CSA pubblicano all’albo entro il 15 ottobre il numero complessivo dei permessi concedibili. La domanda, in carta semplice, ( vedi modulistica) deve essere inoltrata, per il tramite del dirigente scolastico, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno, all’USP che, entro il 15 dicembre, predispone i provvedimenti formali di concessione dei permessi per diritto allo studio; essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le domande di concessione dei permessi per diritto allo studio dovranno recare in maniera inequivocabile gli estremi di assunzione al protocollo ( entro e non oltre il 15.11.2007), dovranno altresì essere complete di tutti gli elementi indicati al § 2 della C.M. n. 319/91. La firma sarà autenticata dal Dirigente Scolastico.

Gli aspiranti dovranno indicare il tipo di Corso finalizzato al conseguimento del titolo di studio, del diploma di Laurea o di titoli equipollenti, nonché di diplomi di specializzazione o di perfezionamento, specificando l’Ente presso cui seguiranno i corsi. Gli aspiranti dovranno altresì indicare l’anno di iscrizione al Corso e la durata legale di esso, nonché dichiarare da quanti anni fruiscono dei permessi retribuiti.

Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli

richiedenti e quindi, in concreto, la concessione dei permessi o il diniego.

Ciascun beneficiario potrà usufruire al massimo di 150 ore annue individuali di permesso nel periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2008 e dovrà poi esibire al Dirigente scolastico gli attestati relativi all’iscrizione e frequenza del Corso, nonché quelli comprovanti gli esami finali sostenuti. In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell’amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.

Modulo di domanda per la fruizione dei permessi 

 

 

 
 
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