Permessi per diritto
allo studio (150 ore) di Libero Tassella
Ai
docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato sino al 30.6.2008
ovvero sino al 31.8.2008 (per i docenti con contratto a tempo determinato vedi
C.M. n. 130 del 21.4.2000, prot. 49479) possono essere concessi
permessi
straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali,
ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 395/1988;
ai fini
della frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio
proprio della categoria di appartenenza, di corsi per il conseguimento di un
titolo di studio di qualifica professionale, di attestati professionali
riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di
specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, di corsi per il
conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, di corsi per il
conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto
(es. seconda laurea).
Istruzioni applicative per il personale della scuola sono state fornite con le
cc. mm. n. 266 del 23.09.1988 , n. 319/1991, n. 274/1994.
Per l’anno
2008 sono confermate le suddette disposizioni.
La C.M.
n. 266/88 prevede che il docente in permesso per diritto allo studio vada
sostituito con personale docente in servizio.
I
criteri per la fruizione dei permessi sono affidati alla contrattazione
integrativa regionale, con cadenza quadriennale, cfr art.4 comma3 e art. 62
comma 10, ccnl 2002-2005.
Il
numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare
complessivamente il 3% della dotazione organica provinciale.
I CSA
pubblicano all’albo entro il 15 ottobre il numero complessivo dei permessi
concedibili.
La domanda,
in carta semplice, ( vedi modulistica) deve essere inoltrata, per il tramite
del dirigente scolastico, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno, all’USP
che, entro il 15 dicembre, predispone i provvedimenti formali di concessione
dei permessi per diritto allo studio; essi decorrono dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno.
Le domande
di concessione dei permessi per diritto allo studio dovranno recare in maniera
inequivocabile gli estremi di assunzione al protocollo ( entro e non oltre il
15.11.2007), dovranno altresì essere complete di tutti gli elementi indicati
al § 2 della C.M. n. 319/91. La firma sarà autenticata dal Dirigente
Scolastico.
Gli
aspiranti dovranno indicare il tipo di Corso finalizzato al conseguimento del
titolo di studio, del diploma di Laurea o di titoli equipollenti, nonché di
diplomi di specializzazione o di perfezionamento, specificando l’Ente presso
cui seguiranno i corsi. Gli aspiranti dovranno altresì indicare l’anno di
iscrizione al Corso e la durata legale di esso, nonché dichiarare da quanti
anni fruiscono dei permessi retribuiti.
Ai sensi
dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei
Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del
diritto per i singoli
richiedenti e quindi, in concreto, la concessione dei permessi o il diniego.
Ciascun
beneficiario potrà usufruire al massimo di 150 ore annue individuali di
permesso nel periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2008 e dovrà poi esibire al
Dirigente scolastico gli attestati relativi all’iscrizione e frequenza del
Corso, nonché quelli comprovanti gli esami finali sostenuti.
In caso di
mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati
saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con
il recupero da parte dell’amministrazione delle competenze fisse corrisposte
per detti periodi.
Modulo di domanda per la fruizione dei permessi