
L’art. 2 del regolamento D.M. n. 278 del 21.7.2000, pubblicato sulla G.U. 238 dell’11.10.2000, in applicazione dell’art. 4, comma 2 della legge 53/2000, consente a tutti i dipendenti, quindi sia ai docenti con contratto a tempo indeterminato sia a quelli con contratto a tempo determinato, di beneficiare di un periodo di congedo per gravi motivi familiari della durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Per i docenti con contratto a tempo determinato il congedo, fruibile nell’ambito della durata della nomina, dà solo diritto alla conservazione del posto ma non è valido per la maturazione del punteggio.
Per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado è possibile presentare sin da oggi le domande, visto che i trasferimenti sono già stati pubblicati. Per quanto riguarda, invece, la presentazione delle domande da parte dei docenti della scuola secondaria di secondo grado e da parte del personale ATA si dovrà attendere, ovviamente, la pubblicazione dei trasferimenti e passaggi prevista (ad oggi) rispettivamente per il 26 luglio (docenti) e 11 agosto 2012 (ATA).
Modelli di domanda allegati alla nota 5375/12
Modulo U1 - Scuola dell'Infanzia
Modulo U2 - Scuola Primaria
Modulo U3 - Scuola Secondaria di I Grado
Modulo U4 - Scuola Secondaria di II Grado
Modulo Un - Personale ATA
Modulo Ur1 - Insegnante di Religione Cattolica Scuola dell'Infanzia e Primaria
Modulo Ur2 - Insegnante di Religione Cattolica Scuola Secondaria di I e di II Grado
Modulo Ue - Personale Educativo.
Spending review:
“I dirigenti sindacali esonerati se li paghino gli iscritti“.
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Categoria Mobilità
I docenti immessi in ruolo con retrodatazione giuridica 1.9.2010 e in servizio per l’a. s. 2010/2011 come supplenti annuali o temporanei con servizio non inferiore a 180 gg., avendo già sperato alla data del 31.8.2011 il periodo di prova, se in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previsti dall’art. 3 del CCNI, possono richiedere già per il 2012/13 il passaggio di cattedra e/o il passaggio di ruolo sia in ambito provinciale sia in quello interprovinciale. Es. Il docente immesso in ruolo l’1.9.2011 nella scuola primaria a Milano con retrodatazione giuridica all’1.9.210 , abilitato per la classe A051, per il prossimo anno scolastico potrà già presentare domanda di passaggio di ruolo per la provincia di Napoli per l’insegnamento di Materie letterarie e latino nei licei. (LT)
I gettoni di Libero, categoria mobilità
I docenti di cui al punto A) , B) , C), D) E), F) , G) ( vedi gettone i beneficiari del punteggio aggiuntivo) che hanno acquisito il punteggio aggiuntivo di 10 punti, lo perderanno solo nella misura in cui chiederanno ed otterranno, a seguito di domanda volontaria il trasferimento in ambito provinciale, il passaggio di cattedra e/o di ruolo in ambito provinciale oppure l’assegnazione provvisoria in ambito provinciale (cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI.
Le norme che disciplinano questo particolare tipo di aspettativa: la legge 11.2.1980 n. 26 e la legge 25.6.1985 n. 333 (articolo unico), pur anteriori al 13.1.2004, restano ancora in vigore, perché richiamate dall’art. 142 del CCNL/2003 e ora dall’art. 146 del CCNL 29.11.2007.
Il docente il cui coniuge, anche straniero e privo della cittadinanza italiana ( cfr. C.M. n. 92 del 27.3.1987), svolga servizio all’estero per conto di soggetti pubblici o privati, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l’amministrazione scolastica non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistono i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
Clicca qui per scaricare il testo completo della normativa e il modello di domanda

Mettiamo a disposizione un utile vademecum dei permessi particolari per esigenze personali dei docenti.