Dal 15 dicembre i docenti e tutto il personale scolastico sono obbligati alla vaccinazione tranne casi particolari per i soggetti fragili certificati.


Ma cosa occorre fare per essere in regola con la vaccinazione? Sono sufficienti le due dosi? E’ sufficiente la prenotazione?

Fermo restando che oltre il 90% dei docenti è vaccinato con doppia dose e molti stanno procedendo con la terza, c’è una percentuale di lavoratori della scuola che di fatto non ha provveduto ad alcuna vaccinazione. E’ ormai chiaro che i tamponi non sono sufficienti per poter proseguire la propria attività lavorativa nei locali della scuola.

Vediamo, quindi, i vari casi che possono capitare.

Insegnante con vaccinazione con doppia dose.

In questo caso il Green Pass ha validità 9 mesi dalla data di somministrazione della seconda dose. L’insegnante quindi non ha obbligo di somministrazione della terza dose fino a che trascorrano 9 mesi dalla data della seconda dose. Egli, comunque, trascorsi 5 mesi potrà volontariamente sottoporsi alla terza dose.

Ad esempio se la seconda dose è stata somministrata il 15 giugno, il Green Pass è valido sino al 15 marzo e l’insegnante sarà in regola fino a quella data.

Insegnante senza alcuna vaccinazione

In questo caso egli dovrà provvedere prima possibile alla prenotazione per sottoporsi a vaccinazione. La prenotazione ha durata massima 20 giorni nel senso che l’insegnante che esibisce la prenotazione, avrà 20 giorni di tempo per provvedere alla prima dose e così avviare l’inter di somministrazione.

Trascorsi i 20 giorni e un’assenza di eventuale vaccinazione potranno scattare sanzioni.

Insegnante con somministrazione terza dose

In questo caso l’insegnante è sottoposto all’intero ciclo vaccinale e il Green Pass ha validità 12 mesi dalla data di somministrazione della terza dose salvo diversa eventuale indicazione da parte del ministero.

Cosa succederà, quindi dal 15 dicembre?

Le scuole dovranno provvedere alla verifica del Green Pass e lo faranno attraverso il sistema SIDI che verificherà e darà informazioni su chi non è in regola o non lo sarà nelle prossime 72 ore. Il dirigente o suo delegato avrà il compito di avvisare il lavoratore che dovrà eventualmente provvedere a mettersi in regola. Egli entrerà a scuola con vaccinazione effettuata (prima seconda o terza dose a seconda dei casi) o prenotazione della stessa che lo impegna a mettersi in regola entro 20 giorni.

Appare quindi chiaro che la sola prenotazione potrà ancora consentire una deroga all’insegnante non in regola ma non ci sono norme certe su cosa succede nel caso in cui egli non si sottoponga a vaccinazione per la quale ha ottenuto una prenotazione.

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