Nonostante ricorsi, manifestazioni di piazza e disordini vari il Green pass ad oggi, 30 agosto 2021 è documento imprescindibile per il personale della scuola, ad eccezione di alcuni casi di cui parleremo.


Nello specifico il decreto Green pass indica che tutto il personale della scuola dovrà essere in regola con la certificazione che si ottiene:

  • Attraverso vaccinazione completa negli ultimi 9 mesi
  • Attraverso tampone negativo nelle ultime 48 ore
  • Attraverso certificazione di guarigione nel caso di positività negli ultimi 6 mesi

Esclusi gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado Solo gli studenti universitari per i corsi in presenza sono tenuti alla certificazione verde.

Sanzioni

In caso di assenza della certificazione il personale della scuola non potrà accedere ai locali scolastici e verrà sospeso dal servizio dal quinto giorno di assenza. Anche lo stipendio verrà sospeso ma questo dal primo giorno di assenza. Rimane, inoltre, la sanzione da 400 a 1000 euro in caso di inadempienza sin dal primo giorno. Quindi anche se il docente è assente un solo giorno dovrà pagare una multa ed inoltre non avrà retribuzione per quel giorno di assenza.

Il docente sospeso viene sostituito con un docente supplente che resta in servizio “sino ad avente diritto” ovvero fin quando il docente titolare decide di regolarizzare la propria posizione.

Chi è escluso dalla certificazione verde?

Sono escluse tutte le persone “esenti dalla campagna vaccinale” che presentano idonea documentazione emessa dalle autorità sanitarie pubbliche. L’esclusione ha validità sino al 30 settembre, poi occorreranno ulteriori disposizioni. Quindi il personale che rientra tra le persone esentate dalla campagna vaccinale può accedere ai locali scolastici senza dover produrre Green pass. Tale personale, potrà accedere anche al tampone a spese della sanità pubblica al fine di rendere ancora più sicura l’attività a scuola.

Altri quesiti

La certificazione verde va fornita SOLO se è necessario accedere ai locali della scuola, quindi in caso di attività come collegi dei docenti, consigli di classe o di dipartimento eventualmente svolti on line, i docenti non dovranno produrre alcuna certificazione. Se, ad esempio, il primo giorno che prevede la presenza a scuola sarà il 5 settembre, sino a questa data i docenti non dovranno presentare certificazione verde.

La certificazione NON VA FOTOCOPIATA e non va consegnata in copia per nessun motivo. Essa va, a richiesta fornita in visione nella sola parte recante il Qr Code. E’ in fase di attuazione una piattaforma ad uso delle segreterie che consentirà una verifica senza necessariamente effettuare controlli giornalieri. Non si sa quando questa sarà attiva. In sua mancanza le scuole dovranno verificare giornalmente il possesso della certificazione

Chi non ha ricevuto certificazione e ha una sola dose del vaccino dovrà fare richiesta anche in una qualsiasi farmacia. Per chi ha la prima dose di vaccino la certificazione verde ha validità fin quando non viene effettuata la seconda dose e da quest’ultima per 9 mesi ( pare si pensi di portare la scadenza a un anno)

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