Il reclutamento per l’anno scolastico 2022-23 è disciplinato dal decreto ministeriale 226/2022 che definisce tutte le norme da rispettare, i vincoli e gli adempimenti cui è soggetto il docente neo assunto.


Vediamolo in dettaglio.

Finalità

L’articolo 1, comma 5 dice: “Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti. Dette attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della Legge 107/2015, e rivestono carattere di obbligatorietà“. Esso di fatto fa riferimento alla legge 107/2015 che ha cambiato notevolmente le regole.

Le 50 ore di formazione sono da intendersi in aggiunta alle attività ordinarie, quindi in aggiunta anche alle attività di formazione che l’istituzione scolastica cui si è collocati avvierà in linea con la formazione obbligatoria.

Destinatari

Secondo l’articolo 2 del decreto 226/2022 sono destinatari del periodo di formazione, i docenti al primo anno di assunzione a tempo indeterminato, i docenti che hanno richiesto proroga del periodo di formazione ovvero coloro i quali lo scorso anno non hanno affrontato o non hanno superato tale periodo, i docenti soggetti a passaggio di ruolo, i docenti vincitori del concorso riservato con abilitazione all’insegnamento ai sensi dell’articolo 13 comma du del dlg.

In caso di non superamento del percorso formativo, il personale può ripeterlo l’anno successivo, solo per una volta.

Il percorso può essere rinviato per più di un anno e sino al primo anno utile di servizio nel caso di frequenza di dottorato di ricerca.

Criteri per la verifica degli standard professionali del personale docente

Questa parte è disciplinata dalla. 4 del decreto legislativo. In esso sono definiti i criteri che l’istituzione scolastica utilizzerà per verificare la padronanza degli standard professionali, le competenze necessarie per lo svolgimento della professione. Rimandiamo alla lettura integrale dell’articolo 4 del decreto.

Servizi utili ai fini del superamento dell’anno di prova

Per superare l’anno, ai sensi dell’art. 3 del decreto 226 è necessario svolgere almeno 180 giorni di calendario di servizio. I giorni si contano includendo eventuali periodi di vacanza e festività ma escludendo ferie, permessi e assenze per malattia. Non vanno conteggiati i giorni di aspettativa se fruiti. Il periodo di attenzione obbligatoria in caso di gravidanza va conteggiato solo per il primo mese, non vanno conteggiati i giorni successivi. Nel caso di cattedra ridotta, quindi part time, il periodo va ridotto proporzionalmente

Occorre anche superare i 120 giorni di attività didattica. Anche se non espressamente specificato nel decreto legislativo, i 120 giorni vanno conteggiati come 100 nel caso in cui l’istituzione effettui la settimana corta, quindi i 5 giorni settimanali verranno conteggiati come 6. Nel caso di cattedra ridotta in regime part time i giorni vanno calcolati proporzionalmente alla quota part time.

Bilancio delle competenze, analisi dei bisogno formativi e obiettivi della formazione.

Citiamo testualmente l’articolo 5 del decreto legislativo che è molto chiaro ed esplicativo:

  1. Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente in periodo di prova traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor.
  1. Il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con i risultati dell’analisi compiuta.
  2. Il dirigente scolastico e il docente in periodo di prova, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni dell’istituzione scolastica, stabiliscono, con unMinistero dell’Istruzione apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all’articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole. Ai fini della personalizzazione dei percorsi formativi, è data comunque la facoltà di avvalersi di tutta l’offerta formativa aggiuntiva e facoltativa nel catalogo delle iniziative pubblicate sulla piattaforma sofia.istruzione.it anche con
    l’eventuale impiego delle risorse della Carta di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge 107/2015

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