Un bambino viene autorizzato ad andare in bagno, cade dalle scale e precipita morendo. Tragedia. Nessuno sa dire cosa è successo realmente. Non c’è la collaboratrice scolastica impegnata altrove, non c’è l’insegnante impegnata in aula.


Dopo 18 mesi arriva la condanna: un anno alla maestra e due alla collaboratrice. Culpa in vigilando. Non c’è dubbio che ci sia stata una tragedia e non c’è dubbio che le colpe delle due siano discutibili, tuttavia ambedue si trascinano in un calvario giudiziario.

Scopriamo dal nulla che l’articolo 2048 del codice civile, 2° comma recita: “i precettori e coloro che insegnano… sono responsabili del danno cagionato del fatto illecito dei loro apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone sono esonerate dalla responsabilità solo se dimostrano che non hanno potuto impedirlo.

Proviamo ad interpretarlo alla luce di quanto succede adesso nelle scuole nella normalità:

Non è il caso di autorizzare lo studente ad uscire per “andare in bagno”. Non è il caso di autorizzarlo per comunicazioni varie con altri colleghi in altre classi. Non è il caso che gli studenti siano assenti durante l’ora per qualsiasi motivo, visto che poi quando succede qualcosa scatta l’articolo 2048 cc.

Quindi da ora in poi io, Prof. Salvo Amato, insegnante di informatica, non autorizzerò nessuno a varcare la soglia dell’aula durante le mie ore per nessuna ragione.

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