Mobilità 2013/14 e docenti neoimmessi in ruolo l’1.9.2012
I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato sia dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari a cattedre per esami e titoli, banditi, rispettivamente con DDG 1999 e con DM 1990 nonché dalla graduatoria ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2012 ovvero con nomina solo giuridica 1.9.2012 in quanto assunti oltre il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, per surroga o scorrimento delle graduatorie, e attualmente su sede provvisoria , avranno assegnata la sede definitiva con la pubblicazione dei trasferimenti per l’anno scolastico 2013/14
I docenti neo immessi in ruolo, al fine di ottenere una sede definitiva per l’anno scolastico 2013/14, partecipano alla seconda fase che concerne i trasferimenti da un comune all’altro della medesima provincia
I docenti in questione sono obbligati a produrre domanda di trasferimento entro e non oltre il 9.4.2013
I docenti neo immessi in ruolo su contingente provinciale DOS con decorrenza 1.9.2012 (posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado), non devono presentare domanda di mobilità per il 2013/14, a meno che essi si trovino nelle condizioni dei docenti che non incorrono nelle limitazioni per la partecipazione alla mobilità interprovinciale. Per ottenere la sede di servizio per l’a.s. 2013/14 i docenti neo immessi in ruolo su posto DOS parteciperanno successivamente alle operazioni di utilizzazioni per l’a.s. 2013/14. A cura della Direzione Scolastica Regionale, A.T. della provincia di titolarità, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di attuale servizio, essi compileranno un’ apposita scheda documentata di rilevazione dei titolari su posto DOS 2013/14, al fine dell’aggiornamento della graduatoria di tutti i docenti titolari su posto DOS nella provincia.
Nel caso essi non presentino la domanda di mobilità entro il termine del 9.4.2013, ovvero nel caso la presentino ma non ne siano soddisfatti, in quanto le sedi indicate non risultano disponibili, avranno assegnata una sede d’ufficio tra quelle rimaste disponibili dopo i trasferimenti effettuati nella prima fase ( fase comunale) e nella seconda fase ( fase tra comuni diversi della provincia). Infatti l’ultima operazione della seconda fase, prevede il trasferimento d’ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nelle precedenti operazioni.
N.B. Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
Nella scuola secondaria, il servizio pre ruolo è valutato se prestato nelle scuole statali, nelle scuole pareggiate, in scuole annesse ad Educandati femminili statali. Nella scuola primaria, è valutato se prestato nelle scuole statali, nelle scuole parificate, in scuole annesse ad Educandati femminili statali. E’ valutabile il servizio prestato in scuole popolari, sussidiarie e sussidiate. Il servizio nella scuola paritaria non è valutabile come sevizio pre ruolo, in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera. Si precisa che nella scuola primaria è valutato il servizio pre ruolo, prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano però mantenuto congiuntamente lo stato di paritarie e di parificate. Nella scuola dell’infanzia è sempre valutabile il servizio pre ruolo prestato nelle scuole dell’infanzia comunali. Il servizio pre ruolo nella mobilità è valutato tre punti ad anno.
Limitazioni alla mobilità per i docenti neo immessi in ruolo.
Il personale assunto con decorrenza giuridica 1.9.2010 potrà quest'anno produrre la domanda di trasferimento interprovinciale per il 2013/14
In sintesi:
In attuazione di quanto previsto dalla legge 106/2011 art.9 comma 21 ( obbligo di permanenza quinquennale nella provincia in cui si è maturata l’imissione in ruolo) (1) il docente, assunto con decorrenza giuridica 1.9.2011 ( lo scorso anno), potrà presentare domanda di trasferimento interprovinciale solo per l’a. s. 2016/2017, per il 2013/14 presenterà solo domanda di trasferimento in ambito provinciale e la domanda di mobilità professionale provinciale e interprovinciale se ha superato l'anno di prova.
In attuazione di quanto previsto dalla legge 106/2011 art.9 comma 21 ( obbligo di permanenza quinquennale nella provincia in cui si è maturata l’imissione in ruolo) (1) il docente, assunto con decorrenza giuridica 1.9.2012 potrà presentare domanda di trasferimento interprovinciale solo per l’a. s. 2017/2018, per il 2013/14 presenterà solo domanda di trasferimento in ambito provinciale per l'assegnazione della sede definitiva.
(1)«I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 e seguenti (2013/14) possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia solo dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità».
Non incorre in tali limitazioni ( vincolo triennale e quinquennale):
(1) il personale docente non vedente ( art. 3 legge 28.3.1991);
(2) il personale docente emodializzato (art. 61 legge 270/82);
(3) il personale docente di cui all’art. 21 della legge 104/92 (portatori di disabilità con un grado di invalidità superiore a 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10.8.1950, n. 648);
(4) il personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo ( ad esempio chemioterapia);
(5) il personale docente di cui al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92 ( disabili con connotazione di gravità);
(6) il personale docente che assiste un soggetto portatore di disabilità grave e bisognoso di assistenza continuativa e permanente di cui all’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 (i genitori anche adottivi o coloro che esercitano legale tutela di portatori di disabilità in situazione di gravità, il coniuge) il figlio in grado di prestare assistenza (1) al genitore disabile in situazione di gravità. In qualità di referente unico.Qualora entrambi i genitori o siano deceduti o siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio o della figlia disabile grave, perché totalmente inabili, uno dei fratelli o una delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto disabile. In situazione di gravità. (per informazioni più detagliate si legga attentamente il punto V dell’art. 7 del CCNI del 12.2.2009.
N.B. I docenti che assistono un genitore in situazione di gravità ( art. 33, c. 5 e 7 legge 104/92) in qualità di referente unico, immessi in ruolo in altra provincia con decorrenza con decorrenza giuridica 1.9.2011 ovvero 1.9.2012 sono esclusi dal vincolo quinquennale per il trasferimento tra province diverse per l’a. 2013/14 (art. 2 del CCNI). Tuttavia essi non potranno godere della precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti, ma solo nelle operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, operazioni disciplinate da uno specifico contratto che probabilmente sarà sottoscritto nel giugno 2013.
(1) Il docente, che assiste un genitore in situazione di gravità ( art. 33, c. 5 e 7 legge 104/92) in qualità di referente unico potrà usufruire nella mobilità provinciale della precedenza alle seguenti condizioni: 1) impossibilità documentata del coniuge del disabile di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi, 2) impossibilità da parte di ciascun altro figlio del disabile di effettuare l’assistenza per motivi oggettivi documentati con autodichiarazione, ( autodichiarazione non necessaria in caso si conviva con il genitore disabile, 3) essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’a.s. 2012/13 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/ 2001. In assenza anche di una sola di queste quattro condizioni, i docenti che assitono un genitore in situazione di gravità non hanno diritto alla precedenza nei trasferimenti nell’ambito provinciale e potrà essere fruita solo nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
Mobilità professionale per i neo immessi in ruolo.
I docenti neo immessi in ruolo ( 1.9.2012), pur in possesso dei requisiti previsti per il passaggio di cattedra e/o di ruolo, non possono produrre domanda di mobilità professionale per l’a.s. 2013/14 in quanto, alla data di presentazione della domanda di mobilità ( 9.4.2013), non hanno ancora superato il periodo di prova o l’anno di formazione.
Assegnazione provvisoria per i neo immessi in ruolo.
Il docente immesso in ruolo con decorrenza giuridica 2010 e precedenti, potrà chiedere, una volta ottenuto il trasferimento la sede definitiva, l’assegnazione provvisoria per il medesimo insegnamento o per altro insegnamento di cui è in possesso del titolo di abilitazione sia nell’ambito della provincia di titolarità sia nella provincia di ricongiungimento per il prossimo anno scolastico 2013/14, se ne sussistono i motivi di seguito analiticamente indicati:
N.B .I docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2011 e con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2012 , ai sensi del comma 21 art. 9 della legge 106/2011 non possono presentare per l’a. s. 2013/14 né la domanda di utilizzazione né di assegnazione provvisoria, essendo soggetti a un vincolo quinquennale sia per la mobilità sia definitiva sia annuale con le seguenti precisazioni.
Il personale docente assunto a partire dalla decorrenza giuridica 1° settembre 2011, non può chiedere assegnazioneprovvisoria per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica dell’assunzione,ad eccezione di coloro che beneficiano delle precedenze di cui al successivo art. 8 punti I, III, IV, VI e VII,ivi compreso il personale docente della provincia di Trento. Le lavoratrici madri o, in alternativa i lavoratoripadri, assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2011, che hanno figli di età superiore a tre anni e
fino ad otto, pur non avendo diritto alla precedenza di cui al successivo art. 8, punto IV, lettera i),potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia.
I consigli pratici per i docenti neo immessi in ruolo
Leggere attentamente del CCNI i seguenti articoli e allegati:
art 2, art.3, art. 6, art.7, art. 9, art. 13 comma 2,art. 14, art. 17, art. 18, art. 19, art. 25, allegato C (relativamente alla seconda fase dei movimenti); allegato D ( tabella valutazione dei titoli e dei servizi e le relative note).
Leggere attentamente della O.M i seguenti articoli art. 2, art. 3, art. 4, art 9 ( si raccomanda una lettura analitica ed approfondita).
Per la compilazione dei modelli di domanda attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nei seguenti allegati: