I destinatari della mobilità 2012/13
di Libero Tassella
Possono presentare domanda di mobilità entro 30.3.2012 il personale docente ed educativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con o senza sede di titolarità. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di mobilità per i docenti che vengono individuati come soprannumerari per il 2012/13 nonché per coloro che concludono i corsi di riconversione professionale e i corsi di sostegno.
Ai sensi della legge 124/99, può presentare per l’a .s. 2012/13 domanda di trasferimento in ambito interprovinciale il docente assunto con decorrenza giuridica 1.9.2009 e precedente.
Per l’a. s. 2013/14 il docente assunto con decorrenza giuridica 1.9.2010 e precedente ( in questa situazione si trova anche il docente assunto quest’anno ma con retrodatazione all’1.9.2010); invece, ai sensi della legge 106/2011 ( obbligo di permanenza quinquennale) il docente, assunto con decorrenza giuridica 1.9.2011, potrà presentare domanda di trasferimento interprovinciale solo per l’a. s. 2016/2017.
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· il personale docente non vedente (art. 3 legge 28.3.1991); · il personale docente emodializzato (art. 61 legge 270/82); · il personale docente di cui all’art. 21 della legge 104/92 (portatori di disabilità con un grado di invalidità superiore a 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10.8.1950, n. 648); · il personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia); · il personale docente di cui al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92 ( portatori di disabilità con connotazione di gravità); · il personale docente che assiste un soggetto portatore di disabilità grave e bisognoso di assistenza continuativa e permanente di cui all’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 (i genitori anche adottivi o coloro che esercitano legale tutela di disabili in situazione di gravità, il coniuge, il solo figlio in grado di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori o siano deceduti o siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio o della figlia in situazione di handicap grave, perché totalmente inabili, uno dei fratelli o una delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto con il soggetto handicappato. In situazione di gravità. (per maggiori informazioni si legga attentamente il punto V dell’art. 7 del CCNI).
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Il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento contestualmente all’altro personale titolare nella provincia. Tale personale docente potrà tuttavia partecipare alla mobilità annuale (assegnazione provvisoria ed utilizzazione) alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo CCNI, ma non potrà partecipare alla mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo) in quanto non ha ancora superato l’anno di formazione.
Il personale docente titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento, soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario, ha diritto a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nel Contratto Integrativo.
I docenti con contratto a tempo indeterminato, a condizione che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova o formazione e che siano in possesso del titolo di studio e della specifica abilitazione, possono presentare domanda di passaggio di ruolo e di cattedra.
Il personale docente che abbia perso la titolarità della sede ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, avendo compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente, alfine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento contestualmente al personale titolare nella provincia.
Possono chiedere il trasferimento nella scuola primaria sui posti di organico funzionale di lingua straniera i docenti con contratto a tempo indeterminato di scuola primaria che hanno superato un concorso per esami e titoli a posti di insegnante elementare con il superamento della prova facoltativa di lingua straniera ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua straniera, oppure in possesso dell’attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal ministero, oppure in possesso di laurea in scienze della formazione primaria o di laurea in lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria, oppure in possesso del certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero.
Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’a.s. 2001/2002, ai sensi del D.M. 10.3.1997 art. 2 commi 1 e 3.
Il personale docente individuato in soprannumero nella scuola di titolarità, oltre il 20.3.2012 termine ultimo per la presentazione della domanda di trasferimento (comunale, provinciale, interprovinciale), può presentare, se in possesso della specifica abilitazione, anche la domanda di mobilità professionale ( passaggio di ruolo e/o di cattedra) dopo i termini stabiliti dall’OM . Analogamente a quanto previsto per il docente soprannumerario, può presentare domanda di mobilità professionale oltre il 30.3.2012, il personale docente che consegua il titolo di abilitazione attraverso i concorsi per esami e titoli o le sessioni riservate o i corsi di riconversione professionale.
Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il MIUR può disporre il trasferimento o l’utilizzazione del personale docente interessato anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni previste dal CCNI concernente la mobilità
Possono chiedere il passaggio di ruolo (1)
· nel ruolo del personale educativo
1. insegnanti di scuola materna
2. insegnanti di scuola elementare
3. insegnanti di scuola media
4. insegnanti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati che siano in possesso dello specifico titolo di accesso ( idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria - indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.
· nel ruolo della scuola dell’infanzia:
1. il personale insegnante di scuola elementare
2. il personale delle scuole secondarie di primo e secondo grado
3. il personale educativo
4. il personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche;
che sia in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione specifica all’insegnamento nelle scuole materne.
· nel ruolo della scuola elementare:
1. il personale insegnante delle scuole materne
2. il personale delle scuole medie
3. il personale delle scuole secondarie di primo grado
4. il personale insegnante nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
5. il personale appartenente ai ruoli del personale educativo;
che sia in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole elementari.
· nel ruolo della scuola media:
1. il personale insegnante delle scuole materne, elementari e della scuola secondaria di secondo grado ed artistica;
2. il personale educativo;
che sia in possesso del titolo prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista.
· nel ruolo della scuola secondaria di secondo grado ed artistica:
1. il personale insegnante delle scuole materne, elementari e della scuola secondaria di primo grado
2. il personale educativo
3. il personale diplomato delle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche che aspirano a passare nei ruoli del personale insegnante e viceversa.
che sia in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista.
· nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico:
1. insegnanti di scuola materna
2. insegnanti di scuola elementare
3. personale educativo
4. insegnanti di scuola media
5. insegnanti di istituzione secondaria di secondo grado ed artistica sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati
che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C richiesta.
· nel ruolo della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:
1. gli insegnanti ed il personale educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.
Il personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra degli EE.LL., transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico pratico, può chiedere il passaggio di ruolo se in possesso della specifica abilitazione.
Possono chiedere il passaggio di cattedra:
N.B. I passaggi dalle classi di concorso della Tab D a quelle della Tab A e viceversa sono considerati passaggi di cattedra, i passaggi dalle classi della Tab.C a quelle della Tab.A o D e viceversa sono considerati passaggi di ruolo.
(1) Il passaggio di ruolo può essere chiesto per un solo ordine di scuola e per una sola provincia, il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado può essere richiesto anche per più province (nel numero massimo di 15 preferenze). Nell’ambito di ciascun ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola.