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Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Di Libero (del 30/08/2010 @ 17:22:22, in News, linkato 15 volte)
da BOTTA & RISPOSTA - TUTTOSCUOLA
L'importanza degli organi collegiali
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Credo che sia veramente arrivato il tempo di aprire un reale e approfondito dibattito sulla questione degli attuali organi collegiali di diverso livello. Non è infatti eccessivo affermare che il CNPI e il CSP sono stati lasciati in perenne condizione di prorogatio, abbandonati a se stessi. Stancamente per necessità, annualmente si ripete la logora ed inutile liturgia del rinnovo degli oo.cc. a livello di unità scolastica.
E' fin troppo evidente che dopo più di trenta anni dal loro esordio nella vita organizzativa delle scuole, questi organismi mostrano tutta la loro inadeguatezza nel gestire la scuola autonoma. E' comunque dal 2000 che si attende una sostanziosa riforma non fosse altro per adegurare gli organi di gestione ad uno status delle scuole obbiettivamente diverso da quello in vigore nel 1974!
In diverse occasioni è stata sfiorata la possibilità del rinnovamento, ma in altrettante occasioni le differenze di fondo fra le parti in causa fanno naufragare ogni possibile iniziativa.
E' comunque insopportabile che proprio nell'anno in cui si avvia la riforma della secondaria di secondo grado, si abbandoni l'idea di una contestuale riforma degli organi collegiali. Il CNPI che pure ha un ruolo politico e gestionale importante è ridotto ad una pattuglia di consiglieri demotivati ben consapevoli della vetustà dell'organo di cui fanno parte. Stessa cosa a livello provinciale!
Per quanto riguarda i Consigli di istituto la questione è ancora più grave perché non si riesce più a raccogliere e ad incentivare la partecipazione. I genitori non ne vogliono sapere e gli stessi Docenti si sottraggono volentieri all'impegno. Vacilla anche la voglia degli studenti e si nota come, portate a termine, le procedure le riunioni vanno sistematicamente deserte. Un intervento innovatore è indilazionabile proprio per dare senso alla gestione partecipata delle scuole che è un valore.
L'abbandono a loro stessi degli organi collegiali sembra nascondere l'intento politico di concentrare il potere nel "monarca" che qualcuno vagheggia. Perché non si torni indietro nella gestione democratica della scuola, occorre immediatamente dare un senso agli organi collegiali. Occorre creare un vasto movimento di opinione perché ciò si realizzi!
Salvatore Provenzani DS ITC Don Luigi Sturzo - Bagheria
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I lettori di tuttoscuola.com sono invitati a dire la loro su questo tema, scrivendo a botta_e_risposta@tuttoscuola.com. La redazione pubblicherà le risposte più significative. Analogamente, coloro che vogliono proporre nuovi temi di discussione possono scriverci al medesimo indirizzo botta_e_risposta@tuttoscuola.com.
Di Libero (del 30/08/2010 @ 17:20:15, in News, linkato 41 volte)
QUALE sarà l'orario scolastico delle classi seconda terza e quarta degli
istituti tecnica in seguito al parere negativo del CNPI che fa seguito all'’
Ordinanza del TAR Lazio?
PARERE DEL CNPI:
26 agosto 2010
L’art. 8 comma 2, lettera a) del Regolamento sul riordino degli Istituti
Tecnici e l’art. 8 comma 4 lettera a) del Regolamento sul riordino degli
Istituti Professionali prevedono la riduzione dell’orario complessivo annuale
delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e
delle seconde e terze degli istituti professionali.
I decreti interministeriali emanati in applicazione della citata normativa
sono stati sospesi dal TAR Lazio con l’ordinanza n. 3363 del 19 luglio 2010 per
mancanza del prescritto parere del Consiglio nazionale della Pubblica
Istruzione (CNPI).
Il CNPI oggi, nell’esprime il proprio parere, ha sonoramente bocciato i
decreti.
In particolare il CNPI ritiene i decreti illegittimi in quanto
• negano il diritto soggettivo degli studenti a vedere confermato il patto
formativo “sottoscritto” all’atto dell’iscrizione
• inficiano “l’identità culturale sia dell’istruzione tecnica che di quella
professionale”
• vanno oltre quanto previsto dalla norma di riferimento ossia l’art. 64 comma
3 della legge 133/08.
Il CNPI denuncia come tali decreti non siano altro che un intervento attento
“al solo contenimento della spesa”, privo di un qualsiasi riferimento alla
coerenza tra modelli organizzativi della didattica e risultati di
apprendimento.
Il CNPI sottolinea la mancata indicazione da parte dell’Amministrazione
1. dei criteri ai quali si è attenuta nella individuazione delle materie
oggetto della riduzione oraria
2. delle motivazione inerenti la diminuzione delle ore d’insegnamento delle
cosiddette materie professionalizzanti
La scelta, inoltre, di demandare alle singole istituzioni scolastiche la
scelta delle riduzioni delle discipline all’interno della medesima classe di
concorso appare non convincente, poiché tale riduzione, sommata alla diversa
articolazione del quadro orario degli insegnamenti, rischia di inficiare
pesantemente, da un lato, l’unitarietà dei percorsi di studio e, dall’altro, di
vanificare il diritto degli studenti alle pari opportunità formative
Il CNPI sottolinea, anche, come dai decreti e dalla documentazione allegata
non è possibile rilevare i motivi della scelta dell’Amministrazione di
demandare al livello regionale il compito di indicare le ore da sottrarre agli
insegnamenti nelle classi maxisperimentali.
In conclusione
• i decreti sono destinati a generare confusione e disorientamento nell’intera
comunità scolastica
• la provvisorietà e la precarietà dei provvedimenti in esame sono estranei
alla funzione istituzionale della scuola e alle attese della società civile
• viene negato agli studenti il diritto alla continuità educativa.
Di Libero (del 24/08/2010 @ 14:48:23, in News, linkato 19 volte)
| Usp di Modena: centinaia i posti scomparsi. Coordinamento precari: pronti alla lotta. |
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 UNA VOLTA ERAVAMO PRECARI. OGGI SIAMO DISOCCUPATI MA SARA' UN AUTUNNO INFUOCATO I primi dati pubblicati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena confermano le nostre peggiori previsioni. Sono centinaia i posti di lavoro nella scuola che sono letteralmente scomparsi in seguito ai tagli dell'ultima manovra finanziaria. Allo stesso tempo, risultano ridicoli i numeri delle assunzioni in ruolo. Il Coordinamento Precari della Scuola di Modena prepara un autunno di lotte infuocate. Fabiana Stefanoni, del Coordinamento Precari della Scuola di Modena
redazione@aetnanet.org
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Di Libero (del 24/08/2010 @ 14:08:29, in News, linkato 16 volte)
WE WANT YOU!
pubblicata da Linda Licenziata Gianguzzi il giorno martedì 24 agosto 2010 alle ore 10.22
Le tue modifiche sono state salvate.
A PALERMO LA PROTESTA DEI PRECARI DELLA SCUOLA IN SCIOPERO DELLA FAME PROSEGUE.DA VENERDI' MATTINA SI SPOSTA A ROMA, DAVANTI MONTECITORIO: è il momento di dimostrare PRATICAMENTE da che parte si sta
Senza remore, gelosie interne, TUTTI ACCANTO AI PRECARI, se vi sta A CUORE LA SCUOLA E IL FUTURO DELLA NAZIONE, SE NON VOLETE FARE DA PALO, MENTRE UCCIDONO I PRECARI e SE IL POPOLO IN ITALIA E' ANCORA SOVRANO.
Di solidarietà "vocale e gratis" abbiamo piene le scatole. DA ADESSO, GLI INSEGNANTE LASCIANO I COMPITI PER CASA:
Per i politici:I capi di partito, ministri e governatori di regioni vengano a darci conto degli impegni precisi che prenderanno, soprattutto in Parlamento, e Consiglio dei ministri. nei confronti dei precari.
Ovviamente primo fra tutti Lombardo.A Pietro Di Grusa nello specifico serve un lavoro subito prima che muoia, senza dimenticare che l'Italia è piena di Pietro Di Grusa.
Gli altri politici vengano SOLO con soluzioni: promesse e pacche sulla spalla non ci servono.Come non ci serve incontrare chi non è in grado di risolvere il problema.
Per i Sindacati: Vi aspettiamo numerosi, è ora di mettere giù la maschera e capire.I lavoratori vi presentano il conto.
Per i colleghi: a voi non dico niente ognuno sa quello che va fattoDobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere.-- Mahatma Gandhi (Mohandas Karmchand Gandhi)
Ai genitori Non saranno minicar e videogiochi a far crescere bene i nostri figli, e questo lo sappiamo. E' il momento della fiducia, è il momento che insegnanti e genitori insieme, facciano ognuno la propria parte, in un progetto comune a beneficio dei ragazzi.SCENDETE IN PIAZZA!
Al Governo : soluzioni o dimissioni!Il Governo è in carica per risolvere i problemi dei cittadini, se la gente muore PER UN LAVORO CHE AVEVA PRIMA DI VOI, se la gente muore nelle carceri, AVETE FALLITO!
Non si può lavorare per L'Italia, senza creare il benessere degli italiani.
AI GIORNALISTI : Strappatevi il bavaglio:Impegno, imparzialità, e soprattutto NON GIRARATEVI DALL'ALTRA PARTE.Continuate con l'attenzione di questi giorni.Il vostro lavoro è una missione, senza essere missionari i vostri stipendi, dorati o meno, comportano impegni deontologici precisi.
A Vip, uomini di cultura, gente comune, studenti, docenti di ruolo:
La scuola non è dei precari, e non fingete di non sapere che la nostra non è una vertenza sindacale.Si può rinnegare il passato, possono renderci il presente un inferno, ma il futuro dipende da noi e dalla nostra volontà di renderlo migliore.Dall'idea che abbiamo di Stato, dall'idea che abbiamo di civiltà, dall'idea che abbiamo di essere uomini.Chi non può andare a Roma, decida come e dove fare il proprio dovere.
MA LO FACCIA!
IL MIO PERSONALE GRAZIE A: Calogero Guzzetta Flc, Giusto Scozzaro Flc,Sonia AlFano Idv, Giambrone Idv, Tonino Russo Pd, Alessandra Siracusa Pd, Ninni Terminelli Pd, Rita Borsellino Pd, Caterina Altamore Pd, Mila Spicola Pd, TG3, Salvo Intravaia Repubblica, Unità
CHI MANCA?
Di Libero (del 24/08/2010 @ 14:05:06, in News, linkato 36 volte)
24.08.10 - Convocazione per immissione in ruolo personale docente concorsi a cattedre scuola secondaria - Calendario -
24.08.10 - Riparto contingente immissioni in ruolo docenti a Caserta
Di Libero (del 11/08/2010 @ 14:57:09, in News, linkato 349 volte)
Di Libero (del 10/08/2010 @ 17:59:36, in News, linkato 197 volte)
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
D.M. N. 75 DEL 10 AGOSTO 2010
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvatocon il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall’art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall’art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Comparto Scuola,
sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53; come modificata dalla legge n.
244 del 24 dicembre 2007;
VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 4
giugno 2004 n. 143;
VISTO il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004;
VISTO l’art. 2, commi 411 e seguenti della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
VISTO l’art. 64 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008,
convertito dalla legge del 6 giugno 2008 n. 133;
Visto l’art. 1 c. 4 bis del DL n. 135 del 25 settembre 2009
convertito con legge n. 167 del 24 novembre 2009;
VISTO il CCNI sottoscritto il 3 dicembre 2009, concernente la
mobilità professionale per i passaggi del personale ATA
dall’area inferiore all’area immediatamente superiore;
CONSIDERATA la necessità di procedere per l’anno scolastico 2010/2011
all’assunzione di n. 10.000 unità di personale docente ed
educativo e di n. 6.500 unità di personale A.T.A, sulla base
di un formale parere autorizzatorio del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
CONSIDERATA l’opportunità, nel procedere alle assunzioni, di utilizzare il
principio già seguito nel corso delle assunzioni a tempo
indeterminato disposte negli anni scolastici precedenti,
secondo cui nell’attuazione del piano di immissione in ruolo
sono stati conteggiati esclusivamente i posti assegnati a
docenti con rapporto di lavoro precario;
CONSIDERATA l’urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di
assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di
istruzione e profili professionali, in tempi congrui, nel
rispetto del termine del 31 agosto 2010 per l’efficacia delle
assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall’inizio
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
2
dell’anno scolastico 2010/2011, ai sensi1dell’art. 1 c. 4 bis
del DL n. 135 del 25 settembre 2009 convertito con legge n.
167 del 24 novembre 2009;
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine
alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale
docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche ed
educative statali per l’a.s. 2010/2011,
D E C R E T A
DISPOSIZIONI SULLE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO E A.T.A.
anno scolastico 2010/2011
ART. 1
Contingente
1.1 Il contingente di 10.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale
docente ed educativo e di 6.500 assunzioni a tempo indeterminato di
personale A.T.A., è ripartito in contingenti provinciali, come da tabella
allegata.
ART. 2
Personale docente ed educativo
2.1 Il contingente di assunzioni di cui all’articolo 1 per il personale docente
ed educativo è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale
risultante dalla complessiva revisione dell’ordinamento scolastico, dalla
modifica dei curricula e dei relativi quadri orario di tutti gli ordini di scuola
e in relazione alle disponibilità dei posti residuati dopo l’espletamento delle
operazioni di mobilità di cui al CCNI 16.02.2010, tenendo conto
dell’esigenza di non creare soprannumero. Le assunzioni in ruolo si
effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti per l’intero
anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e
di assegnazione provvisoria di cui al CCNI 15.07.2010 e tenuto conto
dell’esigenza prioritaria di accantonare una quota di posti pari all’entità del
soprannumero.
2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo
indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per
esami e titoli indetti nell’anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione,
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
3
tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie ad esaurimento
di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all’art. 3 e
all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle
graduatorie ad esaurimento.
2.4 Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti
assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate o
perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico
di diritto, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale
assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo
riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le
classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede
locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista
la disponibilità del posto e, per i posti di sostegno, con particolare
attenzione alle tipologie di posto che presentino basse disponibilità e sempre
tenendo conto delle modifiche degli ordinamenti e dei curricula in corso. Al
personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede
provvisoria.
2.5 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in
altra provincia prima del decorso di tre anni scolastici.
ART. 3
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
3.1 Nell’ambito del contingente complessivo di 6.500 unità, il numero delle
assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna
provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene
determinato, tenendo conto, prioritariamente, di quei profili professionali
numericamente e qualitativamente destinati a permanere a conclusione
dell’intero processo di razionalizzazione e, poi, delle disponibilità di posti
residuati dopo l’espletamento delle procedure di mobilità di cui al CCNI
16.02.2010 del personale appartenente ai vari profili professionali,
salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche
esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.
3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni
vengono effettuate sui posti che risultino disponibili e vacanti per l’intero
anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria previste dal CCNI 15.07.2010 .
3.3 Le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali
permanenti aggiornate a seguito dell’espletamento dei concorsi per soli titoli
di cui all’O.M. 23 febbraio 2009, n. 21 ed hanno decorrenza giuridica dal 1°
settembre 2010 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in
servizio. Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
4
amministrativi sono effettuate, prioritariamente, in base alle graduatorie
dell’ultima sessione di concorsi indetta ai sensi della O.M. 10.7.1995, n.
117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell’ art. 6 ,
comma 10, della Legge 3.5.1999, n. 124, - ovvero, in caso di esaurimento
delle stesse, in base alle graduatorie di cui all’art. 9 del CCNI 3.12.2010
concernente la mobilità professionale dall’area inferiore all’area
immediatamente superiore - ; successivamente , secondo le disposizioni
contenute nell’art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000 e nel D.M. 14 dicembre
1992, concernente i concorsi per esami e titoli a posti di coordinatore
amministrativo.
3.4 Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi
hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2010 ed economica dal 1°
settembre successivo al superamento da parte dell’interessato delle prove
finali dello specifico corso di formazione.
3.5 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve di cui agli
artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
ART. 4
Assegnazione sede
4.1 Al personale di cui all’art. 2 e all’art. 3 sarà, comunque, assegnata una
sede provvisoria al fine di consentirne la partecipazione alle operazione di
mobilità per l’assegnazione della sede definitiva.
****************
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e laregistrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
ROMA, 10 AGOSTO 2010
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini
Di Libero (del 10/08/2010 @ 17:27:15, in News, linkato 118 volte)
Nota 10 agosto 2010 , Prot. n. AOODGPER 7574
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
Uff. III
AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI
LORO SEDI
OGGETTO: D.M. 75 del 10 agosto 2010 – Assunzioni a tempo indeterminato di personale scolastico per l’A.S. 2010/2011 – Istruzioni operative -
Si invia il D.M. 75 del 10/08/2010, che sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul sito Internet e sulla rete Intranet, con il quale sono stati assegnati due contingenti,
rispettivamente, di 10.000 unità per il personale docente ed educativo e di 6.500 unità per il personale A.T.A., ai fini della stipula dei contratti a
tempo indeterminato per l’a.s. 2010/2011.
Al provvedimento sono allegate le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione – rispettivamente, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per il sostegno, per il personale educativo e per il personale ATA – del numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché le istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle nomine per il personale docente (allegato A) e le istruzioni relative al personale A.T.A. (allegato B).
Con comunicazione, a parte, viene inviata , la ripartizione degli specifici contingenti di assunzioni da effettuare nell’ambito delle province per le singole classi di concorso del personale docente.
Si richiama l’attenzione sull’urgenza di ultimare tutte le assunzioni relative all’a.s. 2010/2011 entro il termine del 31 agosto 2010, previsto dall’art.36, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.14.
Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione.
Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni e adeguata informativa alle OO. SS. sulle operazioni effettuate.
Per IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giampaolo Pilo
Di Libero (del 06/08/2010 @ 17:59:26, in News, linkato 226 volte)
A breve il Decreto e la ripartizione dei posti per ciascuna provincia e classe di concorso o tipologia di posti per le assunzioni che saranno dopo Ferragosto.
I criteri di ripartizione sono quelli dello scorso anno. Il 50% delle disponibilità in organico di diritto va al sostegno ; all' Infanzia il 30%, mentre per la Scuola Primaria e la Secondaria di Primo e Secondo Grado tra
l' 11 e il 12 % dei posti.
I 10.000 posti potrebbero essere così suddivisi: SCUOLA DELL' INFANZIA - 1.600; SCUOLA PRIMARIA: 870; SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 1.840; SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: 650; SCUOLE SPECIALI così assegnati: 1 SCUOLA INFANZIA; 2 SCUOLA PRIMARIA e 5 SCUOLA SECONDO GRADO; EDUCATIVI 36; SOSTEGNO: 5.022.
Ove le assunzioni riguardassero personale già a tempo indeterminato, si procederà a stipulare ulteriori contratti sui posti di provenienza degli interessati alla nuova assunzione. Tra giorni il decreto interministeriale con la distribuzione per classi di concorso e la revisione della tabella già diffusa.
Le immissioni in ruolo, dopo la concertazione regionale tra OOSS e DDSSRR, avranno luogo dopo Ferragosto.
Di Libero (del 29/07/2010 @ 22:33:08, in News, linkato 786 volte)
Anno scolastico 2010-2011 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA.
Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2010/11
. Si richiama, innanzitutto, l’attenzione sul disposto di cui all’art.3, comma 1.del Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato col D.M. 13 giugno 2007,n.131 che prevede misure, anche di tipo informatico, per assicurare preventivamente adeguata pubblicizzazione delle operazioni di conferimento delle supplenze a livello provinciale, a supporto della trasparenza ed efficacia delle operazioni medesime. Com'è noto alle SS. LL., per l’effettuazione delle operazioni di cui all’oggetto è operante il nuovo termine del 31 agosto, stabilito dall’art.1 comma 4 bis 1, della legge 24 novembre 2009, n.167
. A decorrere dal 1°settembre 2010, l'individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, passerà nella competenza dei dirigenti scolastici.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Anche per l’a.s. 2010/11 si richiamano le procedure, modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l’ individuazione delle "scuole di riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
Per quanto riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti, disciplinate dall’art.3, comma 2 del citato Regolamento, si ricorda che tali atti, sia se rivolti a specifica persona, sia se rivolti, per l’accettazione preventiva, al dirigente responsabile delle operazioni, devono intendersi ugualmente validi sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali degli USR che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.
L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avverrà secondo le relative disposizioni dell’art.3 comma 2 e seguenti del Regolamento opportunamente integrate dalle disposizioni di cui al capoverso che segue. In considerazione delle disposizioni di cui al D.M. n.42 dell’8 aprile 2009, che ha previsto la possibilità di richiedere l’inclusione in coda nelle graduatorie ad esaurimento di ulteriori tre province, oltre quella o quelle per le quali l’aspirante risulta incluso a pieno titolo ,ed al fine di assicurare – in un sistema articolato che può vedere coinvolte, in tempi diversi, più province nei riguardi dei medesimi aspiranti - il maggior grado di certezza ed affidabilità delle operazioni di attribuzione delle proposte contrattuali da parte degli uffici competenti e delle conseguenti accettazioni o rinunce da parte degli interessati, si definiscono le seguenti regole :
a) La rinuncia a una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche in una provincia per un posto o classe di concorso comporta l’impossibilità di conseguire, per l’anno scolastico 2010-2011, ulteriori proposte di assunzione della relativa graduatoria nella predetta provincia, ma consente di conseguire ulteriori proposte per insegnamenti diversi nella medesima provincia e di conseguire qualsiasi altra proposta di assunzione nelle altre province di inclusione.
b) L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche per un numero di ore inferiore a quello costituente cattedra, in una provincia per un posto o classe di concorso comporta l’impossibilità, per l’anno scolastico di riferimento, di conseguire ulteriori proposte di assunzione dalle graduatorie relative a qualsiasi insegnamento di tutte le altre province in cui il candidato è iscritto.
A norma dell’art.3 comma 5 del Regolamento, è ammessa, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, già accettata in una provincia, per l’accettazione successiva di supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento, nella medesima provincia. Nella medesima provincia è ammessa, altresì, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per orario non intero per l’accettazione di supplenza sino al termine delle attività didattiche per orario intero per il medesimo o diverso insegnamento.
c) L’accettazione di proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per posto di sostegno determina per gli interessati gli effetti di cui al punto a); tuttavia consente all’aspirante, nella stessa provincia, esclusivamente prima della stipula del contratto, di accettare successive proposte di assunzione per insegnamenti comuni, a condizione che non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. 21/05. Per coloro che appartengono alle categorie vincolate alla nomina su posto di sostegno di cui ai predetti artt. 1 e 3 del D.M. 21/05 la rinuncia a proposta di assunzione su posto di sostegno equivale alla rinuncia anche su posto comune su cui, pertanto, per quell’anno non potranno ottenere proposte di assunzione.
d) La provincia di L’Aquila, in deroga eccezionale alle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c), non viene inclusa tra le province in cui, per effetto dell’accettazione da parte dell’aspirante di una proposta di assunzione in altra provincia, vengono meno le posizioni utili dell’aspirante medesimo e le proposte di assunzione effettuate dalla provincia di L’Aquila possono essere accettate, nella fase precedente la stipula contrattuale,rinunciando alla proposta di assunzione già accettata in altra provincia. L’accettazione o la rinuncia ad una proposta di assunzione effettuata dalla provincia di L’Aquila seguono, invece, le regole generali stabilite precedentemente per tutte le province.
e) Il personale che sia stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall’a.s. 2010/11 non può conseguire supplenze per il medesimo anno scolastico in nessuna delle graduatorie ad esaurimento e di circolo e di istituto in cui risulta incluso.
Al fine della corretta operatività delle disposizioni di cui sopra e della conseguente possibilità di dar luogo con la massima tempestività, nei casi previsti, alle disposizioni inibenti l’attribuzione di altre proposte da parte di altre province così come alle sanzioni, si richiama l’attenzione degli uffici competenti sull’assoluta necessità di un’immediata comunicazione a sistema degli esiti giornalieri delle proposte di assunzione. Analoga necessità di immediata comunicazione riguarda poi i dirigenti scolastici nella fase, collocata temporalmente nell’anno scolastico 2009/10, di stipula del contratto e di presa di servizio dei docenti interessati che devono avvenire, di norma, nella stessa data.
Il sistema informativo di questo Ministero, con proprie comunicazioni,darà notizia circa le date di messa a disposizione e operatività dei necessari supporti operativi.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art.8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono:
1-la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2-la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3-l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento
Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art.3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al temine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
Il CCNL 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art.25 c. 6 e l’art.39, con particolare riguardo al c.3. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art.73 della .L. 133/2008.
POSTI DI SOSTEGNO
In relazione alla esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto in correlazione al titolo di specializzazione conseguito, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2010/2011. Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 10 agosto 2010, al Dirigente scolastico della scuola cui è stato diretto il relativo Modello “B” di scelta delle istituzioni scolastiche per l’ inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il citato Dirigente scolastico trasmetterà direttamente al sistema informativo il nominativo dell’interessato, qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia. mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio provinciale, perchè quest’ultimo provveda all’acquisizione al sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi di aspirante inserito in prima fascia. Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti uffici provinciali e delle “scuole di riferimento”, si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili. Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a),b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. 21/2005. In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia, validi per l’a.s. 2010/2011; in caso di esito negativo si ricorrerà successivamente a quelli delle altre scuole della provincia secondo il criterio della viciniorità e, in subordine, si attingerà alle normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione. E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.
Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo. Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 9 del Regolamento procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo un ordine di consultazione delle predette scuole che osservi un criterio di viciniorità. Ove si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 6, comma 1 del nuovo Regolamento, ulteriormente descritti dall’art.6, comma 3 e seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007. Per quanto riguarda, ,l’eventuale esaurimento, nella scuola secondaria di secondo grado, dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, in tali casi, ai sensi dell’art.6, comma 3, del nuovo Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
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CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI
relativamente alle specifiche discipline in essi previste
Entro il 12 agosto 2010 tutti i licei musicali e coreutici dovranno pubblicare sul proprio sito, sul proprio albo e sull’albo dell’Ufficio territoriale dell’U.S.R. il bando relativo alla copertura dei posti eventualmente disponibili e quello relativo alla copertura delle supplenze temporanee per l’a.s. 2010/11, facendo riferimento agli specifici insegnamenti attivati presso le singole istituzioni scolastiche con l’indicazione analitica dei vari strumenti musicali.
Tutti gli interessati, inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, previste dall’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le classi di concorso A031, A032 e A077 possono, entro il 31 agosto 2010, presentare domanda per essere inclusi nell’elenco relativo al personale fornito di abilitazione.
Il suddetto personale dovrà, altresì, dichiarare il possesso dei titoli previsti dalla nota prot n. 5358 del 25.5.2010 – Allegato E tabella licei.
Gli elenchi di cui sopra saranno compilati secondo le modalità indicate nell’allegato.
Entro la medesima data del 30 agosto possono presentare domanda anche coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto. I suddetti aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei medesimi specifici requisiti sopra previsti.
Le istituzioni scolastiche procederanno all’inclusione nell’elenco secondo il punteggio attribuito nelle graduatorie di provenienza dopo puntuale verifica del possesso di requisiti.
Per tale operazione si avvarranno della supervisione scientifica dei Comitati di valutazione costituiti ai sensi dell’art.5 c.4 del Regolamento per il conferimento delle supplenze di cui al DM 131 del 13 giugno 2007.
Gli elenchi così compilati dovranno essere pubblicati nei modi ordinari e inviati all’Ufficio territoriale competente entro il 15 settembre 2010.
PERSONALE EDUCATIVO NEI CONVITTI SPECIALI
In caso di esaurimento della graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.
PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che, possedendone i requisiti, abbiano presentato il relativo Allegato “A” al D.M. n.42 dell’8 aprile 2009 si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta , sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria. Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico allegate al predetto Modello “A” di domanda per l’attribuzione della priorità di scelta della sede. Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica. Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92 la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, per tutte le province nelle cui graduatorie ad esaurimento l’aspirante risulta incluso e nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, solo nella provincia in cui sono ubicate le scuole poste nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente della stessa provincia.
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell’art.1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento. La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art.22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448, attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
ATTRIBUZIONE DI ORE DI INSEGNAMENTO PER SPECIALISTI DI LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile in alcun modo assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 c.8 del Regolamento adottato con DM 13 giugno 2007 n. 131.
CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITÀ’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO
Si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all’art.9, comma 4, del Regolamento che prevede che la certificazione sanitaria di idoneità all’impiego debba essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione dell’attribuzione del primo contratto di lavoro. Sull’argomento si ritiene opportuno che, nei casi di difficoltà di reperimento di certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, sia ammessa anche la presentazione di apposita certificazione rilasciata dal medico di base dell’interessato e ciò anche in considerazione della disposizione di cui all’art. 37 del D.L. 112 /2008 che preannuncia sostanzialmente l’abolizione di tale onere di certificazione nella fase di assunzione. Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA AL PERSONALE ATA
L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica (lett. b). Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma 11 della legge 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica. Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall’art. 1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430. Per la sostituzione del direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e disponibili, come già precisato con la nota n. 1771, del 27.6.2003, dovranno essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. 146/2000. Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili, o residuali dopo l’operazione del precedente periodo, si dovrà procedere secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 56 del CCNL del 29 novembre 2007 e dal contratto integrativo nazionale sulle utilizzazioni, sottoscritto il 15 luglio 2010, art. 11 bis.
CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
Ai fini dell’attribuzione di contratti a tempo determinato con prestazione di lavoro a tempo parziale si applicano l’art.44 c.8 e l’art. 58 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto conto delle disposizioni dettate dall’art.73 del D.L. n. 112/2008. convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.
Anche per le assunzioni a tempo determinato del personale scolastico beneficiario delle riserve di cui alla L. 68/99 le SSLL vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato al DM n. 61 del 10 luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. E’ appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica. Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici, a fronte dell’effettiva necessità, secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori.
Esaurita tale possibilità i medesimi Dirigenti Scolastici potranno fare ricorso a personale, sempre fornito di titolo idoneo,che abbia presentato istanza di messa a disposizione.
Per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Anche per il personale ATA si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000. n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio. In materia di attribuzione della priorità nella scelta della sede ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, con riferimento al conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, si richiamano, per l’a.s. 2008/2009, le disposizioni impartite per il personale docente con la presente nota.
PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., in linea con le già richiamate disposizioni dell’art.3, comma1, del Regolamento, sulla necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc… ), siano adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all’albo, inserimento nei siti internet, comunicati stampa, ecc… ), in modo che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il più possibile chiari e accessibili. E ciò a maggior ragione dopo il 31 Agosto, con il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con l’attivazione delle “scuole di riferimento” o di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
Assunzioni ex L.68/99
Anche per le assunzioni a tempo determinato del personale scolastico beneficiario delle riserve di cui alla L. 68/99 le SSLL vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato al DM n. 61 del 10 luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.
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