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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.
Di Libero (del 03/09/2010 @ 07:52:12, in News, linkato 22 volte)
Di Libero (del 03/09/2010 @ 07:47:18, in News, linkato 10 volte)
Prot. n. AOODGPER 7899 Roma, 2 settembre 2010
D.G. per il personale scolastico - Uff. III
Sono stati resi disponibili i modelli di domanda per l’inserimento del personale della scuola negli elenchi prioritari per le supplenze d’istituto.
Come stabilito nel decreto n. 68 del 30 luglio 2010 le istanze devono essere presentate dal 15 al 30 settembre.
La validità degli elenchi prioritari decorre dalla data della loro pubblicazione.
Fino a tale data si utilizzeranno le graduatorie d’istituto, non avendo più efficacia i precedenti elenchi prioritari
F.to IL DIRETTORE GENERALE - Luciano Chiappetta
Di Libero (del 03/09/2010 @ 07:46:32, in News, linkato 8 volte)
Troppo facile accusarci di essere militanti politici, di essere pretestuosi... così si aggira il problema per il quale chiediamo un confronto con lei: la qualità della didattica, la qualità del lavoro, la ricaduta dei tagli sul personale della scuola e sulla società civile.
Il Ministro ci chiede i dati: 67.000 docenti, 35.000 ATA hanno perso il posto in due anni, e non c'è bisogno di attendere per sapere che non avranno un lavoro quest'anno: basta guardare le disponibilità pubblicate dai provveditorati e i numeri dei convocati: chi è fuori sa già di esserlo, molti lo sono già dallo scorso anno. Diecimila assunzioni sono irrisorie, a fronte di 67.000 posti a tempo indeterminato tagliati e 130.000 cattedre tuttora vacanti.
Anche sul tempo pieno occorre smentire La Gelmini: diverse famiglie si sono viste rifiutare il tempo pieno per i loro figli; nel solo Lazio 2800 bambini non vi sono stati ammessi. Quindi anche se l'offerta di sezioni a tempo pieno è cresciuta, esclusivamente mediante il sacrificio della didattica modulare che per anni ha costituito il fiore all'occhiello della scuola italiana nel mondo, essa risulta comunque del tutto inadeguata alla domanda delle famiglie. Ribadiamo quindi che si fanno riforme solo per risparmiare a scapito della qualità dell'istruzione.
La riforma delle superiori, lungi dall'avere reali finalità pedagogiche, taglia indiscriminatamente il tempo scuola, addirittura imponendo, negli istituti tecnici e professionali, la riduzione oraria anche nelle classi successive alla prima, contravvenendo così alla sentenza del TAR che giudica, giustamente, illegittimo che degli studenti si iscrivano a un tipo di scuola per poi trovarsene una diversa l'anno successivo.
Di fatto, la riforma delle superiori ha ampliato i tagli sulle cattedre così che a perdere posto non sono solo i precari ma anche il personale di ruolo, che si è trovato ad essere soprannumerario e a dover cambiare sede o lavorare su due o più scuole. La riduzione del tempo scuola, insomma, è stato un altro dei sistemi per tagliare personale e risparmiare.
Il Ministro Gelmini non si è degnata di spendere neanche due parole sulla quasi completa eliminazione del latino dal sistema di istruzione superiore del nostro Paese. Del resto si permette di mettere in discussione le potenzialità di sviluppo di capacità critiche delle materie umanistiche attribuendo tale prerogativa esclusivamente alle materie scientifiche quando eminenti scienziati italiani del calibro del genetista Cavalli-Sforza sostengono che l'attività più scientifica da essi svolta al liceo è stata proprio la traduzione dal latino. Non ci convincono quindi le sue demagogiche affermazioni di salvaguardia della qualità della scuola, perché abbiamo motivo di temere che il latino relegato quasi esclusivamente al liceo classico porti inevitabilmente a una scuola di elite Per quanto riguarda le nuove istituzioni (liceo coreutico e musicale), dopo averne accuratamente esaminato i quadri orari ci chiediamo se il Ministro si sia reso conto della povertà dell'offerta formativa di base, visto che qualsiasi liceo deve comunque mettere in condizioni di frequentare qualsiasi percorso universitario.
Siamo sicuri che comunque le famiglie si saranno rese conto della difficoltà di iscrivere i propri figli ai corsi di studi desiderati.
In molte scuole superiori infatti , non è stato possibile per i presidi attivare sezioni per venire incontro alle domande delle famiglie a causa dei tagli agli organici previsti dal Ministero.
Ed è per questo che ci aspettiamo il sostegno delle famiglie e di tutta la società civile che si sente colpita da questo tipo di politica scolastica che dà prova di insensibilità rispetto ai principi democratici.
Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno dobbiamo ricordare alla Gelmini che nonostante l'incremento di 3000 unità in tutta Italia, le ore necessarie a coprire il fabbisogno degli alunni diversamente abili non sono coperte come stabilito da una recente sentenza della Corte Costituzionale italiana.
La battaglia per la scuola pubblica è una battaglia per il futuro del nostro paese, dei suoi lavoratori presenti e futuri. Riteniamo offensivo che questa battaglia, che stiamo conducendo per la dignità del nostro lavoro e la difesa di una Istituzione, la scuola pubblica statale, nella quale abbiamo creduto al punto di investire in essa il nostro intero percorso formativo, venga liquidata attraverso accuse di strumentalizzazioni politiche, con un palese e inaccettabile atteggiamento discriminatorio nei confronti di lavoratori della scuola che chiamano il Ministro a rispondere sugli aspetti incomprensibili dei suoi interventi normativi.
La Gelmini, invece di parlare per slogan, si presti ad un confronto pubblico con noi, nel quale discutere di pedagogia e didattica, come chiedono da tempo i colleghi in sciopero della fame.
Domani alle 12 terremo una conferenza stampa presso il presidio permanente a Montecitorio, per rispondere punto per punto e con dati alla mano, alle dichiarazioni rilasciate oggi dalla Gelmini
Di Libero (del 02/09/2010 @ 09:40:53, in News, linkato 22 volte)
Ormai la realtà nell'anno domini 2010 imperante Berlusconi, vedi contratti a tempo indeterminato e a tempo determnato, dice che sono maturi i tempi per la proposta di una GEN in cui dovrebbero confluire tutte le GE provinciali , ipotesi questa per superare gli ostacoli dei recinti provinciali e per garantire concretamente il diritto al lavoro su tutto il territorio nazionale, diritto peraltro sancito dalla Costituzione che afferma che bisogna rimuovere gli ostacoli al lavoro, in questo caso si tratterebbe di ostacoli geografici che non hanno più senso oggi, vista la situazione sperequata sul territorio nazionale. Come ci siamo battuti per togliere i precari della GE, su cui i sindacati avevano dormito per anni, in difesa dell'iscritto di ruolo, così ci batteremo per la GEN; forse a primavera saremo in campagna elettorale e con ogni probabilità la proposta potrebbe avere "la situazione politica" giusta per passare con un decreto legge malgrado la Lega e certi atteggiamenti difensivistici di coordinamenti di precari alla difesa acritica del loro particulare. Quando si capirà che il paese non ha sempre la stessa velocità e fare parte uguali tra disuguali è la cosa più ingiusta e sbagliata.
libero tassellla ( professione insegnnte)
Di Libero (del 02/09/2010 @ 09:11:55, in News, linkato 28 volte)
Di Libero (del 02/09/2010 @ 07:48:45, in News, linkato 11 volte)
| Precari in vendita su Ebay |
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 I precari della scuola si fanno sentire anche in rete, scegliendo una modalità di protesta che attrarrà presto l'attenzione dei mezzi d'informazione: tagliati dalla riforma, mettono in vendita le loro abilità intellettuali su Ebay. Sono infatti veri professionisti, con alle spalle master, specializzazioni, dottorati ed anni di insegnamento. Tagliare i precari, ossia i docenti più giovani, più aggiornati e più motivati, migliorerà davvero la qualità della scuola italiana? Di certo quasi tutti i docenti sotto i 40 anni scompariranno e questo sarà un duro colpo per gli studenti. Chi renderà più dinamiche le lezioni, entusiasmando i ragazzi? Chi porterà l'innovazione nelle nostre scuole? Chi sarà in grado di utilizzare gli strumenti didattici multimediali? Se sei anche tu un precario della scuola, che ha perso il lavoro o che rischia presto di perderlo, partecipa all'iniziativa e metti in vendita le tue competenze seguendo le istruzioni pubblicate in: http://docentinmutande.blogspot.com/2010/08/precari-in-vendita.html
Docenti in Mutande docentiprecari@gmail.com
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Di Libero (del 02/09/2010 @ 07:47:20, in News, linkato 10 volte)
| La FLC CGIL promuove e sostiene le iniziative di protesta dei lavoratori precari della scuola da AetNanet |
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 In questi giorni in tutti gli uffici scolastici regionali e provinciali del nostro paese si procede, con ritardo e tra molte difficoltà, alle operazioni di nomina dei lavoratori precari della scuola. Anche quest'anno, gli uffici periferici operano con disponibilità che registrano un ulteriore taglio degli organici di 25.600 posti di docenti e 15.167 di personale ATA in applicazione della legge 133/08. Con questi ulteriori tagli degli organici, molti dei 117.265 docenti e 69.320 ATA che nell'anno scolastico 2009/2010 hanno avuto una supplenza annuale non avranno il rinnovo del contratto, né tanto meno potranno contare sulle graduatorie di disponibilità per le chiamate prioritarie sulle supplenze brevi e sui progetti regionali. (da Flc-Cgil |
Di Libero (del 02/09/2010 @ 07:35:55, in News, linkato 67 volte)
DIRITTI DEL PERSONALE SUPPLENTE 2010/11
Il trattamento economico, i diritti e i doveri dei supplenti, o per essere più rigorosi, dei lavoratori con contratto a tempo determinato, sono regolati dal contratto nazionale di lavoro del comparto scuola statale (CCNL 2006/2009). Quasi tutti gli istituti contrattuali validi per il personale a tempo indeterminato (di ruolo) si applicano anche ai supplenti.
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FERIE Artt. 13 e 19 CCNL 2006/2009
a) Personale nuovo assunto 30 giorni lavorativi b) Personale con almeno tre anni di servizio(*) 32 giorni lavorativi A)Fruizione-personale-docente a) Durante i mesi di luglio e agosto b) 6 giorni durante il resto dell'anno scolastico, purché senza oneri a carico dell'amministrazione B)Fruizione-personale-ATA a) Durante i mesi di luglio e agosto (almeno 15 gg.) b) Durante il resto dell'anno scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio
Per supplenze inferiori all'anno, il calcolo delle ferie è effettuato in modo proporzionale ai mesi di servizio (le frazioni superiori a 15 gg. sono considerate un mese). In caso di non fruizione (supplenze temporanee e supplenze al 30/6) devono essere pagate alla fine del contratto (il CCNL Art. 19 C. 2 chiarisce che non è obbligatorio fruire delle ferie durante i periodi di sospensione dell'attività didattica) (*) Per anno di servizio, in analogia con quanto indicato nel contratto 1999 per definire il secondo anno di incarico annuale, si considerano almeno 180 gg. di servizio a qualsiasi titolo prestato. La norma vale sia per i docenti che per gli ATA.
FESTIVITÀ Art. 14 CCNL 2006/2009
Alle ferie si aggiungono 4 giorni di riposo derivanti dalle festività soppresse oltre al Santo patrono se ricadente in giornata lavorativa. Le 4 giornate spettano per intero a chi ha lavorato l'intero anno scolastico (1/9-31/08) altrimenti una giornata ogni 3 mesi di effettivo servizio.
PERMESSI Art. 15 e 19 CCNL 2006/2009
" 6 Giorni complessivi all'anno, non retribuiti, per: motivi personali e familiari. Il motivo personale o familiare deve essere documentato, o autocertificato " 8 Giorni complessivi all'anno, non retribuiti, per: partecipazione a concorsi ed esami " 3 giorni retribuiti per lutto all'anno per: coniuge, convivente o di componente la famiglia anagrafica e affini di 1° grado " 15 giorni retribuiti per matrimonio (nei limiti della nomina) " 3 giorni retribuiti al mese (anche consecutivi) per assistenza a parenti o affini (fino al III grado) con handicap in situazione di gravità (Art. 33 L. 104/92). Non riducono ferie e tredicesima. I docenti devono utilizzarli possibilmente in giorni diversi.
PERMESSI PER FORMAZIONE Art. 64 CCNL 2006/2009
Gli insegnanti hanno diritto a 5 gg. all'anno per partecipazione (sia come docenti che come discenti) ad attività di formazione in servizio organizzati dall'amministrazione, dalle istituzioni scolastiche o da soggetti accreditati e qualificati (Università, consorzi universitari, Irre, istituti pubblici di ricerca, associazioni professionali). Gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche hanno diritto a tali permessi per partecipazione ad attività musicali ed artistiche. Per il personale ATA la formazione è in orario di servizio. Qualora si effettui fuori orario si considera servizio a tutti gli effetti e quindi dà diritto al recupero. Se legata ai profili professionali si deve tener conto anche del tempo occorrente per il raggiungimento della sede. Nel caso di iniziative di formazione dell'amministrazione il riconoscimento è automatico, nel caso di enti accreditati è necessaria l'autorizzazione del Dirigente scolastico.
PERMESSI BREVI Art. 16 e 19 CCNL 2006/2009
Al personale a T.D. possono essere concessi permessi brevi fino alla metà dell'orario di servizio giornaliero (per i docenti max 2 ore) che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi (o entro la scadenza della nomina). Il tetto massimo per anno scolastico è pari all'orario di servizio settimanale (36 ore ATA, 18, 24 o 25 per i docenti)
PERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI ART. 4 L. 53/2000 e DM 21/7/2000 n. 278
3 giorni all'anno retribuiti per documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica.
Fino a due anni di congedo non retribuito (ma riscattabile ai fini contributivi) per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del Codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi (Art. 2 DM 278/00).
Congedi straordinari e indennità a familiari di disabili: viene riconosciuta la possibilità ai genitori (alternativamente) o, in caso di loro decesso, ai fratelli e sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità, la possibilità di fruire di "congedi straordinari" per la durata complessiva di 2 anni nell'arco della vita lavorativa. I periodi di congedo sono indennizzati con un trattamento economico pari all'ultima retribuzione e fino ad un massimo di 70 milioni annui per le assenze di durata annuale. Per le assenze di durata inferiore, il massimo indennizzabile è ridotto proporzionalmente. (Art. 80 L. 338/2000 - Art. 42 TU 151/2001 e successive modificazioni).
PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE) Art. 3 DPR 395/98 - CM 120/2000 - Art. 146 c.1, let. a) p.1 CCNL 2006/2009
Il personale docente, educativo e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ha diritto a chiedere i permessi per il diritto allo studio. In particolare per la partecipazione a: " corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di 1° e 2° grado o di un diploma di laurea o titolo equipollente " corsi per il conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno " corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari " corsi per il conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto.
Si ha diritto a 150 ore annue individuali per ciascun dipendente . La quantità di ore da certificare e quelle per studio individuale sono definite nelle contrattazioni regionali. Occorre pertanto consultare anche il contratto decentrato regionale. Il dirigente scolastico, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell'orario di lavoro per facilitare e favorire la partecipazione ad attività di studio e formazione (Art. 64 del CCNL 2006/2009). La domanda è da indirizzare all'USP, per il tramite del capo d'Istituto, entro il 15 novembre di ogni anno, salvo diversa scadenza prevista a livello regionale.
ASSENZE PER MALATTIA Art. 17 e 19 CCNL 2006/2009
Con supplenza dell'USP o equiparata: 9 mesi in un triennio scolastico di cui, per ogni anno scolastico, il primo mese al 100%, il secondo e terzo mese al 50%, i successivi senza retribuzione ma con conservazione del posto. Con supplenza temporanea da parte del Dirigente scolastico: 30 giorni ad anno scolastico con retribuzione al 50%. In caso di gravi patologie si applica la stessa normativa prevista per il personale a tempo indeterminato e pertanto le assenze dovute a terapie invalidanti o ricoveri o posti ricoveri (salva vita) per gravi patologie sono escluse dal calcolo del periodo di assenza e sono retribuite al 100%.
ASSENZE PER MATERNITÀ E PATERNITÀ Dlgs 151 26/3/2001 e Dlgs 23/4/2003 - Art. 12 e 19 CCNL 2006/2009
Astensione obbligatoria L'astensione obbligatoria consiste in 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, all'interno del periodo di nomina, retribuiti al 100% e validi a tutti gli effetti (la legge consente una gestione flessibile dell'astensione obbligatoria riducendo il periodo prima del parto e aumentando quello dopo; p. es. 1 mese e 4 mesi). Per i periodi fuori nomina, purché entro i 60 giorni dall'ultimo servizio, spetta l'indennità di maternità pari all'80% dell'ultimo stipendio. La lavoratrice in astensione obbligatoria che riceva una proposta d'incarico, pur non assumendo servizio, è da considerarsi in costanza di nomina e quindi regolarmente retribuita al 100% per tutto il periodo di astensione ricadente nella nomina.
Astensione anticipata (interdizione) Su richiesta della lavoratrice madre all'Ispettorato provinciale del lavoro e previo accertamento medico, può essere disposta l'interdizione anticipata dal lavoro per un determinato periodo o fino all'astensione obbligatoria, per gravi complicanze della gravidanza o quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli della salute della donna o del bambino (Art. 17 c.2 e 3 Dlgs 151/2001). Tale periodo è assimilato a tutti gli effetti all'astensione obbligatoria.
Congedo parentale nei primi 8 anni di vita del bambino Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è un diritto riconosciuto ad entrambi i genitori i quali ne possono fruire anche contemporaneamente. Essi hanno a disposizione complessivamente 10 mesi, per un massimo di 6 mesi ciascuno. La legge inoltre incentiva i padri a seguire i loro figli, offrendo loro un "bonus". Se il padre prende un congedo facoltativo per almeno 3 mesi continuativi, il suo limite personale passa da 6 a 7 mesi. L'astensione spetta al genitore richiedente anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto. Se ne possono avvalere anche i genitori adottivi. Se al momento dell'adozione l'età del bambino è compresa tra i 6 ed i 12 anni, il diritto si esercita nei primi 3 anni dall'ingresso in famiglia; se il bambino ha 12 anni i genitori possono fruire di congedi fino a quando ne compie 15. Qualora vi sia un solo genitore, tale periodo può essere per lui fino a 10 mesi.
Retribuzione prevista nei casi di astensione facoltativa: " i primi 30 giorni calcolati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti al 100%. Il rimanente periodo (5 mesi), fino a 6 mesi complessivi e fino a 3 anni di età del bambino al 30%. Il periodo eventualmente fruito oltre il 3° anno ed entro l'8°, non dà diritto ad alcuna retribuzione. Fanno eccezione i redditi più bassi (il limite del reddito individuale deve essere inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione). In questo caso è mantenuto il trattamento al 30% anche oltre il 3° anno di età. " oltre i 30 giorni retribuiti per intero, i periodi di astensione riducono, in proporzione, le ferie e la tredicesima. Questi permessi sono fruibili anche frazionatamene e i giorni compresi tra un periodo ed il successivo non si computano a condizione che tra un periodo e l'altro ci sia effettiva ripresa del servizio. In caso contrario si computano anche i giorni festivi e non lavorativi compresi tra le due frazioni (Art. 12 c. 6 Ccnl 2006/2009). Chi intende godere di questo diritto ha l'obbligo di farne richiesta con un preavviso di 15 giorni, salvo particolari e comprovate situazioni. In questi casi è sufficiente presentare domanda 48 ore prima.
Congedo in caso di malattia del bambino Successivamente al periodo di astensione obbligatoria e fino al compimento del terzo anno di età del bambino la madre o il padre alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro in caso di malattia del/la figlio/a per tutto il periodo corrispondente. In questo caso 30 giorni lavorativi per ciascun anno di età del bambino, calcolati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti al 100%. Oltre i 30 giorni all'anno si ha diritto ad assentarsi ma senza retribuzione. Questi periodi di astensione non sono cumulabili con altre astensioni. Dopo i tre anni e fino al compimento degli otto anni del bambino, è possibile astenersi per 5 giorni l'anno, non retribuiti, in caso di malattia. I giorni di astensione possono essere anche frazionati.
Riposi giornalieri (ex allattamento) Entro il primo anno di vita (o di effettivo ingresso in famiglia nel caso di adozione o affidamento) del bambino spetta ai genitori una riduzione di orario per allattamento. Naturalmente beneficiaria è soprattutto la madre, tuttavia la legge consente che anche il padre ne fruisca, ad esempio, quando la madre non sia lavoratrice dipendente, o quando sia malata o deceduta o semplicemente non se ne avvale come lavoratrice dipendente. Il padre non se ne può avvalere nel caso la madre non lavori affatto o sia casalinga (circ. Inpdap n. 24 del 29/5/2000 punto 6.1.2). Le riduzioni di orario sono di 2 ore al giorno se l'orario di lavoro è di 6 ore e oltre; di 1 ora al giorno se il tempo di lavoro quotidiano è inferiore a 6 ore. In caso di parti plurimi la riduzione di orario è raddoppiata e c'è la possibilità che le ore aggiuntive siano attribuite al padre in modo autonomo dalla madre. Queste riduzioni di orario, dette anche riposi, sono retribuite al 100%.
ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI O PERSONALI E DI STUDIO Art. 18 e 19 CCNL 2006/2009
L'aspettativa per motivi di famiglia, prevista dall'Art. 69 e 70 del Dpr 3/57, è stata estesa anche per motivi personali, di studio e di ricerca, tra i quali rientrano tutti i miglioramenti della preparazione professionale del lavoratore, anche (e non solo) in relazione all'attività scolastica (CM 301/96). Ne ha diritto anche il personale docente, educativo e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato. Il periodo in aspettativa non è retribuito e non vale per l'anzianità di carriera (quindi neanche come punteggio). Ai sensi dell'Art. 5 del Dlgs n. 564 del 16.9.96 i periodi di aspettativa familiari successivi al 31.12.96, fino ad un massimo di 3 anni, sono riscattabili, ai fini pensionistici.
ALTRI PERMESSI RETRIBUITI E ASPETTATIVE PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'Art. 15 comma 7 e l'Art. 19 comma 1 C del CCNL 2006/2009 prevedono al possibilità per tutti i lavoratori della scuola di fruire anche di altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. Per esempio i permessi sindacali, quelli per funzioni elettorali o giudiziarie, le donazioni di sangue, il volontariato, ecc.
I lavoratori hanno diverse altre possibilità di accedere a periodi di aspettativa per vari motivi previsti da specifiche norme. Ve ne sono alcuni che riguardano solo il personale della scuola, altri che riguardano tutti i lavoratori. Per esempio i congedi per dottorato o assegno di ricerca, mandato parlamentare o amministrativo, cooperazione con paesi in via di sviluppo, coniuge all'estero ecc.
Per maggiori dettagli è possibile consultare la pubblicazione "Guida per i supplenti della scuola statale", Edizioni Conoscenza o rivolgersi direttamente alle sedi locali della FLC CGIL.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
È un sostegno economico ed un diritto per tutti i lavoratori per i periodi di non occupazione
Indennità di disoccupazione con requisiti ordinari Termini di presentazione della domanda: La domanda va presentata alla sede INPS della propria città, anche tramite la sede circoscrizionale per l'impiego, entro il 68° giorno dal licenziamento. NB: è bene però presentarla subito, poiché l'indennità decorre: " dall'8° giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni " dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi
Requisiti per la disoccupazione ordinaria: Almeno una settimana di contributi versati o dovuti che risalgono a 2 anni prima della data della cessazione dal lavoro. Almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali o 12 mensili, ovvero un corrispondente periodo di attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione) nei 24 mesi precedenti la data di cessazione dal lavoro.
L'indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese con assegno ed è concessa per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 mesi per chi ha compiuto 50 anni). Essa è corrisposta nella misura del 60% per i primi 6 mesi, del 50% per i successivi due mesi e al 40% per gli ulteriori mesi della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro. Il diritto a ricevere l'indennità decade se si è destinatari di un nuovo contratto o si diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione di inabilità, pensione di invalidità). Esistono specifiche modalità per coloro che sono inclusi nelle graduatorie prioritarie e/o partecipano ai progetti regionali.
Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti Termini di presentazione della domanda: tra il 1 gennaio e il 31 marzo di ogni anno presso la sede dell'INPS. I termini sono prescrittivi. Sono considerati requisiti ridotti: avere svolto almeno 78 giornate effettive di lavoro nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda e avere almeno un contributo settimanale entro la fine del biennio precedente. L'indennità viene corrisposta con erogazione di un unico assegno. L'importo dell'assegno è pari al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni della retribuzione media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati nell'anno solare di riferimento, fino ad un massimo di 156 giorni. L'assegno viene recapitato presso il domicilio del lavoratore. Per la consulenza è possibile rivolgersi a tutte le sedi della FLC CGIL e alle Camere del Lavoro.
IL SINDACATO NELLA TUA SCUOLA
La RSU (rappresentanza sindacale unitaria) assicura in ogni scuola: " la contrattazione, con il Dirigente scolastico, dei criteri che devono regolare l'organizzazione del lavoro (orari, carichi di lavoro, assegnazione delle attività aggiuntive e dei relativi compensi al personale docente ed ATA, ecc.) " la vigilanza sulle scelte dell'amministrazione scolastica in merito all'assegnazione di personale " la tutela dei diritti individuali dei lavoratori.
Cerca la bacheca sindacale nella tua scuola e prendi contatto con la sede sindacale della zona per conoscere chi sono le RSU della tua scuola
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A partire dalla riforma del sistema pensionistico del 1995, i lavoratori possono affiancare alla pensione "tradizionale" una eventuale pensione integrativa. Questa "seconda" pensione si costruisce aderendo ad un fondo di previdenza complementare. Poiché si tratta di una materia molto complessa diamo solamente alcune indicazioni di massima. Nel comparto Scuola è stato istituito un fondo pensionistico negoziale (fondo ESPERO).
Consigliamo quindi di rivolgersi agli Uffici della FLC territoriale per verificare le condizioni e le opportunità dell'adesione ad ESPERO. È anche possibile acquisire informazioni collegandosi al sito internet: www.fondoespero.it sul quale è disponibile anche una procedura di simulazione.
I lavoratori neo assunti, hanno un notevole interesse a costruirsi al più presto una pensione complementare.
L'adesione ad Espero, per il personale precario o neo assunto di ruolo, è indispensabile in quanto la pensione erogata dall'INPDAP a questi lavoratori sarà sensibilmente inferiore all'ultimo stipendio percepito.
Ad ESPERO possono aderire tutti i lavoratori della scuola con contratto a tempo indeterminato e tutti quelli a tempo determinato, purché il loro contratto sia di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
L'adesione al fondo è volontaria e si effettua con la compilazione e la sottoscrizione del modulo (che può essere ritirato a scuola o presso le sedi sindacali) e deve essere consegnato alla scuola nella quale si presta servizio.
Di Libero (del 02/09/2010 @ 07:18:08, in News, linkato 8 volte)
Sciopero della fame a Milano
Di Libero (del 02/09/2010 @ 07:12:52, in News, linkato 9 volte)
da ReteScuole
Vergato (Bo) , 02/09/2010
di Enza Lasaracina
Dal 19/04/2006 sul leggio del mio tavolo di lavoro c'è un articolo di Raffaele Iosa che invitava alla “quinta marcia di Barbiana”; chiudeva l’articolo ricordando: “Ci insegna Don Milani che solo insieme se ne può uscire. E che questo si chiama Politica. Che è prima di tutto valori, sentimenti, desideri, partecipazione.
Desideri di una scuola calda, lenta, appassionata dei bambini e dei ragazzi, non serva sciocca della sub-modernità. Così è una scuola per tutti, per queste nuove generazioni altrimenti perdute”.
Lì sono rimasti incastrati il mio sguardo sulle cose della scuola e un pensiero, che col tempo è diventato amaro: è possibile che, con Iosa e con gli altri che abbiano avvertito lo stesso sentire, siamo rimasti prigionieri di un sogno irrealizzabile.
Ma si sa: ciò che è realizzabile non lo decidono i sognatori. Però la sottoscritta, inguaribile sognatrice, potrà fare almeno una domanda?
Passano lisci i tanti milioni di Euro che renderebbero “realizzabile” la c.d. mini naja, mentre alla scuola se ne sottraggono tanti di più?
Ma a chi fare questa domanda? E le altre che seguirebbero? A chi bussare per qualche risposta? Con chi mettersi a "tavolino" e discutere?
Comprendo, così, lo stato d'animo di chi in questi giorni non avendo altro modo per bussare, chiedere, discutere, confrontarsi... sta digiunando.
Mi sembra davvero troppo in una c.d. società civile.
Solidarietà ai colleghi in lotta e Buon anno scolastico a chi se lo può permettere.
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