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<title>NewsBlog - Professione Insegnante</title><link>http://www.professioneinsegnante.it/dblog/</link>
<description>NewsBlog - Professione Insegnante</description><language>it</language>
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	<title><![CDATA[Controlla i posti disponibili e quelli in esubero sc. superiore da CISL Lombardia]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="sopra">&nbsp;In <strong><span style="COLOR: #0000ff"><a href="http://www.cislscuolalombardia.it/attachments/561_Copia%20di%20confronto%20organico%20titolari.xls"><span style="COLOR: #0000ff">allegato</span></a> </span></strong>il file trasmesso dal MIUR che riporta il quadro dei posti disponibili e/o delle situazioni di esubero relativamente ai posti della scuola secondaria di II grado, dopo le operazioni di mobilit&agrave;.</div>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.professioneinsegnante.it/dblog/articolo.asp?articolo=207]]></link>
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	<dc:date>2010-07-30T08:00:08+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Libero</dc:creator>
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	<title><![CDATA[Bozza circolare supplenze 2010-2011]]></title>
	<description><![CDATA[ Anno scolastico 2010-2011 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA. 

Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2010/11
. Si richiama, innanzitutto, l’attenzione sul disposto di cui all’art.3, comma 1.del Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato col D.M. 13 giugno 2007,n.131 che prevede misure, anche di tipo informatico, per  assicurare preventivamente adeguata pubblicizzazione delle operazioni di conferimento delle supplenze a livello provinciale, a supporto della trasparenza ed efficacia delle operazioni medesime. Com'&egrave; noto alle SS. LL., per l’effettuazione delle operazioni di cui all’oggetto &egrave; operante il nuovo termine del 31 agosto, stabilito dall’art.1 comma 4 bis 1, della  legge 24 novembre 2009, n.167
. A decorrere dal 1°settembre 2010, l'individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attivit&agrave; didattiche, attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, passer&agrave; nella competenza dei dirigenti scolastici. 

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO 
Anche per l’a.s. 2010/11 si richiamano le procedure, modalit&agrave; operative e modelli organizzativi di cui &egrave; menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l’ individuazione delle "scuole di riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere cos&igrave; come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
Per quanto riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti, disciplinate dall’art.3, comma 2  del citato Regolamento, si ricorda che tali atti, sia se rivolti a specifica persona, sia se rivolti, per l’accettazione preventiva, al dirigente responsabile delle operazioni, devono intendersi ugualmente validi sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali degli USR che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento. 
L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avverr&agrave; secondo le relative disposizioni dell’art.3 comma 2 e seguenti del Regolamento opportunamente integrate dalle disposizioni di cui al capoverso che segue. In considerazione delle disposizioni di cui al D.M. n.42 dell’8 aprile 2009, che ha previsto la possibilit&agrave; di richiedere l’inclusione in coda nelle graduatorie ad esaurimento di ulteriori tre province, oltre quella o quelle per le quali l’aspirante risulta incluso a pieno titolo ,ed al fine di assicurare – in un sistema articolato che pu&ograve; vedere coinvolte, in tempi diversi, pi&ugrave; province nei riguardi dei medesimi aspiranti - il maggior grado di certezza ed affidabilit&agrave; delle operazioni di attribuzione delle proposte contrattuali da parte degli uffici competenti e delle conseguenti accettazioni o rinunce da parte degli interessati, si definiscono le seguenti regole : 
a) La rinuncia a una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attivit&agrave; didattiche in una provincia per un posto o classe di concorso comporta l’impossibilit&agrave; di conseguire, per l’anno scolastico 2010-2011, ulteriori proposte di assunzione della relativa graduatoria nella predetta provincia, ma consente di conseguire ulteriori proposte per insegnamenti diversi nella medesima provincia e di conseguire qualsiasi altra proposta di assunzione nelle altre province di inclusione. 
b) L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attivit&agrave; didattiche, anche per un numero di ore inferiore a quello costituente cattedra, in una provincia per un posto o classe di concorso comporta l’impossibilit&agrave;, per l’anno scolastico di riferimento, di conseguire ulteriori proposte di assunzione dalle graduatorie relative a qualsiasi insegnamento di tutte le altre province in cui il candidato &egrave; iscritto. 
A norma dell’art.3 comma 5 del Regolamento, &egrave; ammessa, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attivit&agrave; didattiche, gi&agrave; accettata in una provincia, per l’accettazione successiva di supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento, nella medesima provincia. Nella medesima provincia &egrave; ammessa, altres&igrave;, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per orario non intero per l’accettazione di supplenza sino al termine delle attivit&agrave; didattiche per orario intero per il medesimo o diverso insegnamento. 
c) L’accettazione di proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o fino al termine delle attivit&agrave; didattiche per posto di sostegno determina per gli interessati gli effetti di cui al punto a); tuttavia consente all’aspirante, nella stessa provincia, esclusivamente prima della stipula del contratto, di accettare successive proposte di assunzione per insegnamenti comuni, a condizione che non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. 21/05. Per coloro che appartengono alle categorie vincolate alla nomina su posto di sostegno di cui ai predetti artt. 1 e 3 del D.M. 21/05 la rinuncia a proposta di assunzione su posto di sostegno equivale alla rinuncia anche su posto comune su cui, pertanto, per quell’anno non potranno ottenere proposte di assunzione. 
d) La provincia di L’Aquila, in deroga eccezionale alle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c), non viene inclusa tra le province in cui, per effetto dell’accettazione da parte dell’aspirante di una proposta di assunzione in altra provincia, vengono meno le posizioni utili dell’aspirante medesimo e le proposte di assunzione effettuate dalla provincia di L’Aquila possono essere accettate, nella fase precedente la stipula contrattuale,rinunciando alla proposta di assunzione gi&agrave; accettata in altra provincia. L’accettazione o la rinuncia ad una proposta di assunzione effettuata dalla provincia di L’Aquila seguono, invece, le regole generali stabilite precedentemente per tutte le province. 
e) Il personale che sia stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall’a.s. 2010/11 non pu&ograve; conseguire supplenze per il medesimo anno scolastico in nessuna delle graduatorie ad esaurimento e di circolo e di istituto in cui risulta incluso. 
Al fine della corretta operativit&agrave; delle disposizioni di cui sopra e della conseguente possibilit&agrave; di dar luogo con la massima tempestivit&agrave;, nei casi previsti, alle disposizioni inibenti l’attribuzione di altre proposte da parte di altre province cos&igrave; come alle sanzioni, si richiama l’attenzione degli uffici competenti sull’assoluta necessit&agrave; di un’immediata comunicazione a sistema degli esiti giornalieri delle proposte di assunzione. Analoga necessit&agrave; di immediata comunicazione riguarda poi i dirigenti scolastici nella fase, collocata temporalmente nell’anno scolastico 2009/10, di stipula del contratto e di presa di servizio dei docenti interessati che devono avvenire, di norma, nella stessa data. 
Il sistema informativo di questo Ministero, con proprie comunicazioni,dar&agrave; notizia circa le date di messa a disposizione e operativit&agrave; dei necessari supporti operativi. 
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art.8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono: 
1-la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilit&agrave; di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento; 
2-la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilit&agrave; di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento; 
3-l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilit&agrave; di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento 
Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art.3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale gi&agrave; accettata, relativa a supplenza temporanea sino al temine delle attivit&agrave; didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
 Il CCNL 2006-2009 ha previsto la possibilit&agrave; di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art.25 c. 6 e l’art.39, con particolare riguardo al c.3. Alle suddette disposizioni si d&agrave; luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art.73 della .L. 133/2008. 

POSTI DI SOSTEGNO 
In relazione alla esigenza di avvalersi nella maniera pi&ugrave; ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attivit&agrave; didattiche di sostegno, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto in correlazione al titolo di specializzazione conseguito, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2010/2011. Il personale interessato dovr&agrave; inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalit&agrave; dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovr&agrave; essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 10 agosto 2010, al Dirigente scolastico della scuola cui &egrave; stato diretto il relativo Modello “B” di scelta delle istituzioni scolastiche per l’ inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il citato Dirigente scolastico trasmetter&agrave; direttamente al sistema informativo il nominativo dell’interessato, qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia. mentre invier&agrave; una comunicazione al competente Ufficio provinciale, perch&egrave; quest’ultimo provveda all’acquisizione al sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi di aspirante inserito in prima fascia. Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti uffici provinciali e delle “scuole di riferimento”, si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorit&agrave; alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ci&ograve; sia per le particolari, pi&ugrave; laboriose modalit&agrave; di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili. Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a),b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorit&agrave;, su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. 21/2005. In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilit&agrave;, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia, validi per l’a.s. 2010/2011; in caso di esito negativo si ricorrer&agrave; successivamente a quelli delle altre scuole della provincia secondo il criterio della viciniorit&agrave; e, in subordine, si attinger&agrave; alle normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione. E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilit&agrave; relative a posti di sostegno. 
Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attivit&agrave; didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo. Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilit&agrave; del posto, la scuola medesima, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 9 del Regolamento proceder&agrave; utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo un ordine di consultazione delle predette scuole che osservi un criterio di viciniorit&agrave;. Ove si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 6, comma 1 del nuovo Regolamento, ulteriormente descritti dall’art.6, comma 3 e seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007. Per quanto riguarda, ,l’eventuale esaurimento, nella scuola secondaria di secondo grado, dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, in tali casi, ai sensi dell’art.6, comma 3, del nuovo Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
. 
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI
relativamente alle specifiche discipline in essi previste
Entro il 12 agosto 2010 tutti i licei musicali e coreutici dovranno pubblicare sul proprio sito, sul proprio albo e sull’albo dell’Ufficio territoriale dell’U.S.R. il bando relativo alla copertura dei posti eventualmente disponibili e quello relativo alla copertura delle supplenze temporanee per l’a.s. 2010/11, facendo riferimento agli specifici insegnamenti attivati presso le singole istituzioni scolastiche con l’indicazione analitica dei vari strumenti musicali.
Tutti gli interessati, inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, previste dall’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le classi di concorso A031, A032 e A077 possono, entro il 31 agosto 2010, presentare domanda per essere inclusi nell’elenco relativo al personale fornito di abilitazione.
Il suddetto personale dovr&agrave;, altres&igrave;, dichiarare il possesso dei titoli previsti dalla nota prot n. 5358 del 25.5.2010 – Allegato E tabella licei.
Gli elenchi di cui sopra saranno compilati secondo le modalit&agrave; indicate nell’allegato.
Entro la medesima data del 30 agosto possono presentare domanda anche coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto. I suddetti aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei medesimi  specifici requisiti sopra previsti.
Le istituzioni scolastiche procederanno all’inclusione nell’elenco secondo il punteggio attribuito nelle graduatorie di provenienza dopo puntuale verifica del possesso di requisiti.
Per tale operazione si avvarranno della supervisione scientifica dei Comitati di valutazione costituiti ai sensi dell’art.5 c.4 del Regolamento per il conferimento delle supplenze di cui al DM 131 del 13 giugno 2007.
Gli elenchi cos&igrave; compilati dovranno essere pubblicati nei modi ordinari e inviati all’Ufficio territoriale competente  entro il 15 settembre 2010.

PERSONALE EDUCATIVO NEI CONVITTI SPECIALI 
In caso di esaurimento della graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilit&agrave; di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti. 

PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA 
Alla priorit&agrave; di scelta della sede per gli aspiranti che, possedendone i requisiti, abbiano presentato il relativo Allegato “A” al D.M. n.42 dell’8 aprile 2009 si d&agrave; luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorit&agrave; faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorit&agrave; nella scelta , sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria. Per la fruizione del beneficio di priorit&agrave; di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilit&agrave; del personale scolastico allegate al predetto Modello “A” di domanda per l’attribuzione della priorit&agrave; di scelta della sede. Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica. Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92 la priorit&agrave; di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, per tutte le province nelle cui graduatorie ad esaurimento l’aspirante risulta incluso e nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, solo nella provincia in cui sono ubicate le scuole poste nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilit&agrave; in tale comune, in comune viciniore, ovviamente della stessa provincia. 

CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI 
Ai sensi dell’art.1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilit&agrave; provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilit&agrave; di tali spezzoni di insegnamento. La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art.22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448, attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto. 

ATTRIBUZIONE DI ORE DI INSEGNAMENTO PER SPECIALISTI DI LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile in alcun modo assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola poich&eacute; il medesimo &egrave; risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 c.8 del Regolamento adottato con DM 13 giugno 2007 n. 131. 

CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITÀ’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO 
Si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all’art.9, comma 4, del Regolamento che prevede che la certificazione sanitaria di idoneit&agrave; all’impiego debba essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione dell’attribuzione del primo contratto di lavoro. Sull’argomento si ritiene opportuno che, nei casi di difficolt&agrave; di reperimento di certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, sia ammessa anche la presentazione di apposita certificazione rilasciata dal medico di base dell’interessato e ci&ograve; anche in considerazione della disposizione di cui all’art. 37 del D.L. 112 /2008 che preannuncia sostanzialmente l’abolizione di tale onere di certificazione nella fase di assunzione. Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA AL PERSONALE ATA 
L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non &egrave; stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine dell’attivit&agrave; didattica (lett. b). Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma 11 della legge 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilit&agrave; sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attivit&agrave; didattica. Le nomine cos&igrave; conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attivit&agrave; didattiche, come disposto dall’art. 1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430. Per la sostituzione del direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e disponibili, come gi&agrave; precisato con la nota n. 1771, del 27.6.2003, dovranno essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. 146/2000. Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili, o residuali dopo l’operazione del precedente periodo, si dovr&agrave; procedere secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 56 del CCNL del 29 novembre 2007 e dal contratto integrativo nazionale sulle utilizzazioni, sottoscritto il  15 luglio 2010, art. 11 bis. 

CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME 
Ai fini dell’attribuzione di contratti a tempo determinato con prestazione di lavoro a tempo parziale si applicano l’art.44 c.8 e l’art. 58 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto conto delle disposizioni dettate dall’art.73 del D.L. n. 112/2008. convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008. 
Anche per le assunzioni a tempo determinato del personale scolastico beneficiario delle riserve di cui alla L. 68/99 le SSLL vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato al DM n. 61 del 10 luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione. 
Le disponibilit&agrave; derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivit&agrave; didattiche. E’ appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. Pi&ugrave; disponibilit&agrave; derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ci&ograve; anche nel caso in cui tali disponibilit&agrave; non si creino nella stessa istituzione scolastica. Esaurite le predette operazioni, le disponibilit&agrave; residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici, a fronte dell’effettiva necessit&agrave;, secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle lezioni o delle attivit&agrave; didattiche. 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori.
Esaurita tale possibilit&agrave; i medesimi Dirigenti Scolastici potranno fare ricorso a personale, sempre fornito di titolo idoneo,che abbia presentato istanza di messa a disposizione. 
Per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o pi&ugrave; altri, senza soluzione di continuit&agrave; o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessit&agrave;, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente gi&agrave; in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Anche per il personale ATA si conferma la possibilit&agrave; per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonch&eacute; la non applicabilit&agrave;, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000. n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio. In materia di attribuzione della priorit&agrave; nella scelta della sede ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, con riferimento al conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attivit&agrave; didattiche, si richiamano, per l’a.s. 2008/2009, le disposizioni impartite per il personale docente con la presente nota. 

PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., in linea con le gi&agrave; richiamate disposizioni dell’art.3, comma1, del Regolamento, sulla necessit&agrave; che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilit&agrave; dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc… ), siano adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all’albo, inserimento nei siti internet, comunicati stampa, ecc… ), in modo che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il pi&ugrave; possibile chiari e accessibili. E ci&ograve; a maggior ragione dopo il 31 Agosto, con il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con l’attivazione delle “scuole di riferimento” o di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
 
Assunzioni ex L.68/99
Anche per le assunzioni a tempo determinato del personale scolastico beneficiario delle riserve di cui alla L. 68/99 le SSLL vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato al DM n. 61 del 10 luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.
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	<link><![CDATA[http://www.professioneinsegnante.it/dblog/articolo.asp?articolo=205]]></link>
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	<dc:date>2010-07-29T22:33:08+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Libero</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Concorso per dirigenti tecnici: rinviate le prove scritte da flc CGIL con una breve considerazione]]></title>
	<description><![CDATA[Io credo che questo concorso far&agrave; la fine di certi galeoni che si arenavano sulle spiagge di isole deserte. Il consiglio dei ministri sotto le elezioni individuer&agrave; Tizio, Caio e Sempronio ( docente o dirigente scolastico) come  ispettore in cambio di bei pacchetti di voti, ovviamente il decreto di nomina arriver&agrave; solo dopo le elezioni come premio;  &egrave; gi&agrave; accaduto e continuer&agrave; ad accadere. Mi dispiace per quei tanti che si erano illusi di fare una crociera e invece si sono trovati in una secca ad essere divorati dal caldo e dagli insetti. Per chi va per questi mari infestati da squali, questa fine si deve aspettare. Questo concorso &egrave; come il matrimonio di Renzo e Lucia , ma a differenza di quanto accade nel romanzo, la promessa rimarr&agrave; tale.
Libero Tassella ( Professione Insegnante)

Concorso per dirigenti tecnici: rinviate le prove scritte 
29-07-2010 | Scuola 
Come avevamo segnalato il 24 giugno &egrave; cominciato il rinvio delle prove scritte del concorso a 145 posti di dirigente tecnico. 
La pubblicazione delle sedi e la conferma delle date, previste nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010, erano state rinviate, senza alcuna motivazione, alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2010. 
Abbiamo saputo oggi dal MIUR che nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2010 sar&agrave; rimandata la pubblicazione di date e sedi delle prove scritte alla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2010. 
Il diario di svolgimento che era stato fissato il 9 aprile 2010 non sar&agrave; quindi confermato. 
Sono invece confermate le preoccupazioni che pi&ugrave; volte abbiamo espresso. 
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.professioneinsegnante.it/dblog/articolo.asp?articolo=204]]></link>
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	<dc:date>2010-07-29T18:13:22+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Libero</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Maternità /congedi parentali la modulistica completa da Scuola Athena]]></title>
	<description><![CDATA[<div class="contentpaneopen">
<div>
<table class="contentpaneopen">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="contentheading" width="100%"><a class="contentpagetitle" href="http://www.scuolathena.it/athena/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=196:maternitongedi-parentali&amp;catid=25:newfisse&amp;Itemid=42">maternit&agrave; /congedi parentali </a></td>
            <td class="buttonheading" align="right" width="100%"><a title="PDF" onclick="window.open(this.href,'win2','status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no'); return false;" href="http://www.scuolathena.it/athena/index.php?view=article&amp;catid=25%3Anewfisse&amp;id=196%3Amaternitongedi-parentali&amp;format=pdf&amp;option=com_content&amp;Itemid=42" rel="nofollow"><img alt="PDF" src="http://www.scuolathena.it/athena/images/M_images/pdf_button.png" /></a> </td>
            <td class="buttonheading" align="right" width="100%"><a title="Stampa" onclick="window.open(this.href,'win2','status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no'); return false;" href="http://www.scuolathena.it/athena/index.php?view=article&amp;catid=25%3Anewfisse&amp;id=196%3Amaternitongedi-parentali&amp;tmpl=component&amp;print=1&amp;page=&amp;option=com_content&amp;Itemid=42"><img alt="Stampa" src="http://www.scuolathena.it/athena/images/M_images/printButton.png" /></a> </td>
            <td class="buttonheading" align="right" width="100%"><a title="E-mail" onclick="window.open(this.href,'win2','width=400,height=300,menubar=yes,resizable=yes'); return false;" href="http://www.scuolathena.it/athena/index.php?option=com_mailto&amp;tmpl=component&amp;link=aHR0cDovL3d3dy5zY3VvbGF0aGVuYS5pdC9hdGhlbmEvaW5kZXgucGhwP3ZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0xOTYlM0FtYXRlcm5pdG9uZ2VkaS1wYXJlbnRhbGkmb3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50Jkl0ZW1pZD00Mg=="><img alt="E-mail" src="http://www.scuolathena.it/athena/images/M_images/emailButton.png" /></a> </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<table class="contentpaneopen">
    <tbody>
        <tr>
            <td valign="top" width="70%" colspan="2"><span class="articleauthor">Scritto da franco lillo </span>&nbsp;&nbsp; </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="createdate" valign="top" colspan="2">Sabato 02 Agosto 2008 19:14 </td>
        </tr>
        <tr>
            <td valign="top" colspan="2"><span style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #999999"><img style="FLOAT: left" height="223" alt="maternita_1" src="http://www.scuolathena.it/athena/images/stories/maternita_1.jpg" width="184" />TUTTI&nbsp; I&nbsp; MODELLI</span> <a class="jce_file" title="modelli" href="http://www.scuolathena.it/athena/images/stories/modelli.rar" target="_blank">modelli</a>
            <table align="center" class="pagenav">
                <tbody>
                    <tr>
                        <th class="pagenav_prev"><a href="http://www.scuolathena.it/athena/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=25%3Anewfisse&amp;id=90%3Ai-have-a-dream&amp;Itemid=42">&lt; Prec.</a> </th>
                        <td width="50">&nbsp; </td>
                        <th class="pagenav_next"><a href="http://www.scuolathena.it/athena/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=25%3Anewfisse&amp;id=136%3Apensionetfs&amp;Itemid=42">Succ. &gt;</a> </th>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="modifydate" colspan="2">Ultimo aggiornamento ( Luned&igrave; 29 Settembre 2008 11:00 ) </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<span class="article_separator">&nbsp;</span> </div>
</div>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.professioneinsegnante.it/dblog/articolo.asp?articolo=203]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.professioneinsegnante.it/dblog/articolo.asp?articolo=203</guid>
	<dc:date>2010-07-29T14:36:25+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Libero</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Le faq dei supplenti ( stampate e conservate)]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span>&nbsp;</span></p>
<p><span>In evidenza<a href="http://www.notiziedellascuola.it/governo-e-gestione/supplenze/faq-conferimento-supplenze"><img style="FLOAT: right" src="http://www.notiziedellascuola.it/news/faq-sul-conferimento-delle-supplenze/image_thumb" alt="" /></a>&nbsp;da Notizie della Scuola&nbsp;
<p style="FONT-SIZE: 140%; COLOR: red">FAQ sul conferimento delle supplenze</p>
<p>Proponiamo all'attenzione dei lettori alcune F.A.Q. (domande frequenti) sinora giunte opportunamente selezionate in quanto riferibili alla generalit&agrave; del personale.<br /><a href="http://www.notiziedellascuola.it/governo-e-gestione/supplenze/faq-conferimento-supplenze"><b><font color="#00009f">LEGGI LE NOSTRE FAQ aggiornate al 27 luglio 2010</font></b></a></p>
<br /></span></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.professioneinsegnante.it/dblog/articolo.asp?articolo=202]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.professioneinsegnante.it/dblog/articolo.asp?articolo=202</guid>
	<dc:date>2010-07-29T08:56:53+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Libero</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Si deve votare a novembre 2010,  chi ha paura di queste elezioni? qulcuno rischia l'estinzione o il ridimensionamento]]></title>
	<description><![CDATA[<h1 class="componentheading"><font size="2">Si deve votare a novembre 2010,&nbsp; chi ha paura di queste elezioni?</font></h1>
<h1 class="componentheading"><font size="2">20100718 CGIL - Le lavoratrici e i lavoratori dei settori pubblici e della conoscenza devono eleggere le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). No al rinvio delle elezioni previste per novembre 2010</font></h1>
<h2 class="contentheading"><font size="2">20100718 CGIL - Le lavoratrici e i lavoratori dei settori pubblici e della conoscenza devono eleggere le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). No al rinvio delle elezioni previste per novembre 2010</font></h2>
<p class="buttonheading"><a title="E-mail" onclick="window.open(this.href,'win2','width=400,height=350,menubar=yes,resizable=yes'); return false;" href="http://www.flccampania.it/component/mailto/?tmpl=component&amp;link=aHR0cDovL3d3dy5mbGNjYW1wYW5pYS5pdC9mbGMtY2FtcGFuaWEvMjM3OS0yMDEwMDcxOC1jZ2lsLWxlLWxhdm9yYXRyaWNpLWUtaS1sYXZvcmF0b3JpLWRlaS1zZXR0b3JpLXB1YmJsaWNpLWUtZGVsbGEtY29ub3NjZW56YS1kZXZvbm8tZWxlZ2dlcmUtbGUtcmFwcHJlc2VudGFuemUtc2luZGFjYWxpLXVuaXRhcmllLXJzdS1uby1hbC1yaW52aW8tZGVsbGUtZWxlemlvbmktcHJldmlzdGUtcGVyLW5vdmVtYnJlLTIwMTA%3D"></a></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #0000ff"><strong></strong></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong><em><a href="http://www.flccampania.it/doc/manifesto%20bassa%20risoluzione.pdf" target="_blank">il manifesto</a></em></strong></p>]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.professioneinsegnante.it/dblog/articolo.asp?articolo=201]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.professioneinsegnante.it/dblog/articolo.asp?articolo=201</guid>
	<dc:date>2010-07-29T08:34:02+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Libero</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Incontro all'Aran su comparti contrattuali e aree dirigenziali 28-07-2010 ]]></title>
	<description><![CDATA[Nei primi giorni di agosto l'incontro per calendarizzare le elezioni RSU, aspettiamoci l'ostraciisnmo verso queste elezioni di CISL UIL SNALS e FGU ( ex Gilda)Libero Tassella 

Incontro all'Aran su comparti contrattuali e aree dirigenziali 28-07-2010 | Sindacato FLC E’ stata presentata una ipotesi di composizione dei nuovi comparti e delle aree di contrattazione. Il giudizio espresso dalla CGIL &egrave; di non condivisione e di incompletezza. 

Non condivisione, perch&eacute; la composizione dei comparti continua a non essere quella da noi richiesta (comparto della conoscenza e comparto regioni-enti locali) 
Incompletezza in quanto non viene sostanziata esplicitamente la previsione di sezioni specifiche relative ai precedenti comparti, senza le quali il nuovo contratto di comparto determinerebbe una forte riduzione dei diritto fino agli stessi trattamenti economici. 
Su questi temi la riunione si &egrave; aggiornata a settembre. 

Abbiamo ribadito la necessit&agrave; di calendarizzare al pi&ugrave; presto gli adempimenti necessari per il rinnovo delle RSU. L’Aran si &egrave; impegnata a convocare la riunione per i primi giorni della prossima settimana
]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.professioneinsegnante.it/dblog/articolo.asp?articolo=200]]></link>
	<guid isPermaLink="true">http://www.professioneinsegnante.it/dblog/articolo.asp?articolo=200</guid>
	<dc:date>2010-07-29T08:05:35+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Libero</dc:creator>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[Supplenze: in arrivo la circolare del ministero di Lalla da Orizzontescuola]]></title>
	<description><![CDATA[Supplenze: in arrivo la circolare del ministero
Gio, 29/07/2010 - 07:35 
Lalla - Si &egrave; svolto ieri un primo incontro sindacati - Miur informativo sulla predisposizione dell'annuale circolare sulle supplenze per l’a.s. 2010/2011. Analizziamo le proposte dei sindacati e mettiamo in evidenza ci&ograve; che, a nostro parere, andrebbe reso meno soggetto ad autonoma interpretazione. Previsto un'ulteriore coda all'elenco di sostegno per i docenti che hanno conseguito il titolo oltre il 30 giugno 2010.

La novit&agrave; pi&ugrave; consistente della circolare riguarder&agrave; i Licei Musicali e Coreutici, per i quali si prefigura la possibilit&agrave; di presentare una domanda specifica per i nuovi insegnamenti. 
FGU (ex Gilda):  si &egrave; proposto un modello di domanda che verr&agrave; predisposto in breve tempo. Considerate la specificit&agrave; e la novit&agrave; di tale tipologia di posti, si &egrave; concordato un prossimo incontro e nel frattempo si possono inviare nuove proposte.

Snals: La bozza di nota proposta dall’Amministrazione ricalca sostanzialmente i contenuti della nota 12360 del 25 agosto 2009, con l’inserimento di specifiche norme in relazione al conferimento delle supplenze nei licei musicali e coreutici, relativamente alle specifiche discipline in essi previste.

UIL: Nello specifico dei licei musicali e coreutici si prefigura la possibilit&agrave;, per gli aspiranti sui nuovi insegnamenti, di presentare una domanda in carta semplice che richiami, oltre ai dati anagrafici, i titoli, il punteggio e l’insegnamento cui aspirano, con i quali andranno inseriti in un apposito elenco da parte della scuola, mantenendo l’iscrizione nelle graduatorie delle scuole di precedente inserimento.
Per il servizio prestato va chiarito, oltre al riferimento all’allegato E della tabella dei licei, che il servizio &egrave; stato prestato nelle scuole che hanno istituito, successivamente alla chiusura degli istituti magistrali, i licei pedagogici o i licei socio psico-pedagogici in cui &egrave; proseguito l’insegnamento dello strumento musicale e della musica; va inoltre riconosciuto, quale punteggio utile, anche il servizio prestato sullo strumento musicale nei corsi istituiti dalle scuole quale arricchimento dell’offerta formativa.

FLCGIL: E' anche prevista una specifica procedura per la costituzione da parte delle scuole interessate degli elenchi per gli specifici insegnamento dei Licei musicali e coreutici.

E' stato definitivamente chiarito l'ordine con cui verr&agrave; costituito l'elenco di sostegno: 
FGU (ex Gilda): In ogni provincia si costituir&agrave; la coda del sostegno degli aspiranti che vi si trovano a pieno titolo per gli insegnamenti comuni ed essi precederanno le code di coloro che provengono da altra provincia.

Le proposte sindacali: 

FGU (ex Gilda): Completamento orario cattedra: &egrave; stata formulata dalla nostra delegazione, ed accolta positivamente da tutte le OO.SS., la proposta di garantire il completamento orario dei docenti a tempo determinato, anche nei casi in cui - a causa dell´ inscindibilit&agrave; degli spezzoni disponibili - si dovesse eccedere l´ orario cattedra, senza che tale superamento venga considerato elemento ostativo al suddetto conferimento di ore eccedenti, fino alla concorrenza del limite massimo delle 24 h settimanali.

Snals:   

<!--[endif]--><!--[endif]-->
ha richiesto di richiamare con chiarezza che, in caso di accettazione di spezzone o posto non intero, in assenza di posti interi, l’aspirante conserva il diritto al completamento d’orario, anche tramite il frazionamento orario di altre disponibilit&agrave;, in conformit&agrave; a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del regolamento delle supplenze, ovviamente &egrave; applicabile anche nel caso di spezzoni orari, sia di scuola comune che di lingua inglese nella scuola primaria;

 in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno ha proposto che nell’utilizzo degli elenchi delle altre scuole della provincia ci si avvalga di quelli delle scuole viciniori;

<!--[if !supportLists]--><!--[if !supportLists]-->

ha, inoltre, segnalato che in merito alle assunzioni dei riservisti, &egrave; da richiamare il disposto dell’art. 3, comma 123, della L 244/07, come, peraltro, gi&agrave; effettuato nella precedente nota ministeriale prot. n. 12360 del 25/8/2009.

Infine, poich&eacute; la bozza di circolare prevedeva, per il personale docente assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall’a.s. 2010/2011 non potesse conseguire supplenze per il medesimo anno scolastico in nessuna delle graduatorie ad esaurimento e di circolo e di istituto in cui risulta incluso, la nostra delegazione ha chiesto di consentire il conferimento delle nomine, derivanti dall’eventuale inclusione nelle graduatorie d’istituto di II e III fascia, a seguito del previsto depennamento dalle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia.

FLCGIL: abbiamo ribadito l'esigenza che la circolare sia pubblicata rapidamente in modo da garantire omogeneit&agrave; di comportamento in tutte le province.

bbiamo anche rilanciato la richiesta di restituzione ai precari degli spezzoni fino a 6 ore e di modificare l'orientamento tenuto finora sulla durata delle supplenze ATA conferite dai Dirigenti scolastici, per le quali l'Amministrazione risulta perdente in tutte le vertenze attivate vertenze attivate .

Nel merito della circolare abbiamo chiesto che siano inseriti i chiarimenti gi&agrave; forniti lo scorso anno con la nota 12643/09: rispetto alla non applicabilit&agrave; del divieto di completamento per i docenti che scelgano uno spezzone in presenza di posti interi e dell'estensione al personale ATA della possibilit&agrave; di opzione tra spezzone e posto intero.

Personale Ata

FLCGIL: Abbiamo inoltre chiesto che anche per il personale ATA sia garantito il frazionamento dei posti ai fini del completamento come gi&agrave; previsto per i docenti e che siano meglio chiarite le procedure per le assunzioni con riserva (ex legge 68/99).

Snals: "Per quanto attiene alle specifiche problematiche del personale ATA ha proposto quanto segue:

<!--[if !supportLists]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[endif]-->

deve essere prevista la possibilit&agrave;, per l’aspirante avente titolo, di rinunciare ad una supplenza gi&agrave; accettata per assumerne altra successiva per diverso profilo, pi&ugrave; favorevole, di durata fino al 30/6 o 31/8;

<!--[endif]--><!--[endif]-->

in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposte ai sensi del D.M. 19/4/01, n. 75 e del D.M. 24/3/2004, n. 35, le eventuali residue disponibilit&agrave; di posti vacanti e disponibili sono da assegnare dai competenti Dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti a tempo determinato di durata fino al termine dell’anno scolastico e non fino al termine delle attivit&agrave; didattiche;

<!--[if !supportLists]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[endif]-->

a norma del combinato disposto degli artt. 39 e 58 del CCNL 29/11/07, deve essere prevista la possibilit&agrave; di costituire rapporti di lavoro a tempo parziale all’atto dell’assunzione sia sui posti derivanti dalla concessione di part-time al personale ITI, sia mediante la trasformazione di posti a tempo pieno su richiesta degli interessati;

<!--[if !supportLists]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[endif]-->

per quanto attiene alla durata, l’art. 58, comma 13, del CCNL 29/11/07 disciplinante il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale ATA, dispone che per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 39, comma 13. Quest’ultimo, a tal fine, richiama le disposizioni contenute nell’O.M. 446/97 emanata in applicazione delle norme del CCNL 4/8/95 e delle leggi n° 662/96e n° 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n° 55/98. All’art. 8 di tale O.M. &egrave; novellato che:

8.1. Omissis … i posti di personale educativo ed ATA costituiti nella medesima istituzione scolastica a seguito di un numero pari di rapporti di lavoro a tempo parziale che, congiuntamente, consentano la formazione di corrispondenti posti a tempo pieno, rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazione del personale soprannumerario e di assegnazione provvisoria sono ricoperti dal Provveditore mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale.

 8.2. Esaurite le predette operazioni le disponibilit&agrave; residue saranno utilizzate dai capi di istituto (omissis) per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle lezioni o dell’attivit&agrave; didattica.

8.3. Omissis”.

Pertanto, in virt&ugrave; del suddetto disposto contrattuale e normativo, la durata degli incarichi &egrave; da diversificare secondo le fattispecie sopra riportate.

In merito al completamento, previsto dal comma 1, dell’art. 4 dell’attuale Regolamento sulle supplenze, esso non pu&ograve; essere limitato al medesimo profilo professionale poich&eacute; in tale disposizione si fa riferimento alle posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenze e quindi, non esclude la possibilit&agrave; che possa avvenire anche tra profili professionali diversi;

<!--[if !supportLists]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[endif]-->

l’accettazione di una nomina a part-time non deve precludere la possibilit&agrave; di stipulare altro contratto di lavoro a tempo pieno purch&eacute; di durata annuale, ovvero limitata al termine delle lezioni o dell’attivit&agrave; didattica (formulazione peraltro gi&agrave; prevista dall’art. 8 p. 3 della succitata O.M. n° 55/98). Inoltre, &egrave; da prevedere che qualora successivamente all’accettazione del rapporto di lavoro a part-time, si verifichino disponibilit&agrave; di posti a tempo pieno, si deve procedere alla riconvocazione degli aspiranti che hanno stipulato un contratto a part-time in assenza di posti a tempo pieno;

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il diritto al completamento d’orario deve essere consentito anche con il frazionamento del posto intero, nel caso di assenza del titolare, stante il diritto stabilito dall’art. 60, comma 1, del CCNL 29/11/07.

La delegazione SNALS-CONFSAL, infine, ha altres&igrave; richiesto con forza la ripresa quanto prima del confronto sulla ridefinizione del regolamento sul conferimento delle supplenze del personale ATA, divenuto ormai obsoleto e sperequante rispetto all’analogo regolamento delle supplenze del personale docente."

Le nostre considerazioni

A parte le questioni esaminate, per tutto il resto la bozza presentata ai sindacati conferma le disposizioni dello scorso anno, non tenendo in conto che

la circolare dello scorso anno ha determinato molte incertezze e soprattutto comportamenti difformi, nel momento in cui ha previsto che "accettata una proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o fino al termine delle attivit&agrave; didattiche per posto di sostegno &egrave; possibile, nella stessa provincia, esclusivamente prima della stipula del contratto, di accettare successive proposte di assunzione per insegnamenti comuni, a condizione che non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. 21/05" 
sarebbe necessario un chiarimento sulla possibilit&agrave;, per il personale neo immesso in ruolo, di avvalersi dell'art. 36 del CCNL 
sarebbe necessario chiarire la possibilit&agrave; di poter completare l'orario, in base all'art. 4 del Regolamento delle supplenze, anche dopo aver accettato uno spezzone pur in presenza di posti interi 
sarebbe necessario disciplinare in maniera uniforme il trattamento delle cattedre, dal momento che alcuni Ambiti Territoriali (ex USP) permettono ad es. la scissione di cattedre orario esterne ed altri invece non lo consentono, e regolamentare altres&igrave; l'accorpamento degli spezzoni. 
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	<dc:date>2010-07-29T07:41:59+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Libero</dc:creator>
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	<title><![CDATA[Immissione in ruolo, quante, ma quando?]]></title>
	<description><![CDATA[Fonte ministeriale
Sono disponibili 20.000 cattedre, esclusi i posti di sostegno, si aspetta ancora il disco verde di Tremonti, il decreto interministeriale ( Istruzione/Tesoro) che le autorizza). Libero Tassella]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.professioneinsegnante.it/dblog/articolo.asp?articolo=198]]></link>
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	<dc:date>2010-07-29T07:39:56+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Libero</dc:creator>
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	<title><![CDATA[Il CDS revoca anche le altre ordinanze di sospensione del commissariamento relative ai ricorsi ANIEF]]></title>
	<description><![CDATA[da Orizzontescuola
Il CDS revoca anche le altre ordinanze di sospensione del commissariamento relative ai ricorsi ANIEF
Mer, 28/07/2010 - 11:47 
ANIEF - L’ordinanza &egrave; analoga a quella emessa nei giorni precedenti (n. 207/2010). I ricorrenti ANIEF devono essere inseriti a pettine nelle graduatorie ad esaurimento di tutte le province scelte e il MIUR rimane commissariato per effetto dei ricorsi patrocinati dai legali dell’ANIEF, avv. Ganci e Miceli (ricorsi ruoli C.d.S. nn. 1002, 1003, 1004, 1005, 1006).
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	<link><![CDATA[http://www.professioneinsegnante.it/dblog/articolo.asp?articolo=197]]></link>
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	<dc:date>2010-07-29T07:38:29+01:00</dc:date>
	<dc:creator>Libero</dc:creator>
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